Compensazione impropria e valore della causa nel rito previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26666 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto arretrati pensionistici, il controcredito vantato dall’istituto previdenziale a titolo di indebito, opposto in via di compensazione impropria, non integra una domanda riconvenzionale e non estende l’oggetto della controversia. La prestazione dedotta in giudizio, cui rinvia l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è dunque quella oggetto del decreto opposto, e non anche il maggior credito restitutorio. La compensazione impropria si risolve in un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza eccezione di parte né domanda riconvenzionale.
Il Fatto
La parte privata ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.087,90 a titolo di arretrati pensionistici. L’istituto previdenziale propone opposizione, eccependo un proprio credito di euro 3.901,69 per indebito previdenziale. Il Tribunale rigetta l’opposizione e condanna l’istituto alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori.
La Corte d’appello, in riforma, riduce la condanna alle spese alla minor somma di euro 1.087,90, pari al valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio. La parte privata ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012 e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il giudice di merito avrebbe trascurato il valore della domanda riconvenzionale dell’istituto.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, ruotano attorno alla qualificazione del controcredito opposto dall’istituto previdenziale. Il ricorrente sostiene che nel giudizio di opposizione siano state proposte due domande riconvenzionali e che il loro valore dovesse incidere sulla determinazione del valore della causa e sul limite posto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
La Corte ritiene la censura infondata. Il giudice di merito ha qualificato il controcredito come eccezione di compensazione impropria, perché l’istituto non ha proposto domanda di accertamento del maggior credito, e in tal modo si è mantenuto nell’alveo dei principi costanti di legittimità (Cass. n. 4968/2024). Il ricorrente, peraltro, non ha trascritto le pretese domande riconvenzionali, né la loro proposizione emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo è inoltre inammissibile per difetto di decisività: anche sommando le due poste creditorie, il valore della causa non supererebbe il limite superiore dello scaglione concretamente applicato per la liquidazione, pari a euro 5.200,00.
Quanto all’interpretazione dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il riferimento alla «prestazione dedotta in giudizio» va letto come prestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Una prestazione è dedotta in giudizio solo se se ne chieda, quantomeno, l’accertamento in forza di una domanda. Nel caso concreto il controcredito trova fondamento nell’unico rapporto previdenziale e opera in compensazione impropria, che non amplia l’oggetto della controversia, risolvendosi in un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. n. 26365/2024).
La Corte territoriale ha dunque fatto esatta applicazione di tali principi e il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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