Ripetibilità dell’indebito previdenziale per occultamento del lavoro all’estero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2048 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale per revoca di una pensione nazionale a seguito del disconoscimento di periodi contributivi sovrapposti ad attività lavorativa svolta all’estero, la contribuzione versata presso istituzioni previdenziali straniere non può essere invocata per sanare la carenza del requisito contributivo minimo relativo all’attività svolta in Italia, potendo rilevare soltanto a fondamento di una specifica domanda di pensione in regime di totalizzazione internazionale, che esclude il materiale trasferimento dei contributi e si traduce in un cumulo meramente virtuale con liquidazione in regime di pro rata. La decorrenza del termine annuale di recupero di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 non opera quando l’ente non sia stato posto in condizione di conoscere i dati reddituali per l’occultamento doloso del pensionato, avendo il termine natura decadenziale e decorrenza dall’anno in cui l’istituto ha avuto conoscenza o conoscibilità dei dati. L’omessa o falsa dichiarazione di non aver mai lavorato o risieduto all’estero, resa in domanda di pensione, è equiparata al dolo ai sensi dell’art. 13, comma 1, l. n. 412/1991 e determina la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. fino alla scoperta dell’occultamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato il rigetto dell’opposizione proposta dal pensionato avverso il provvedimento con cui l’INPS aveva recuperato un indebito di complessivi euro 6.497,23, accertato all’esito del ricalcolo della pensione in godimento dal 1992. L’istituto, venuto a conoscenza nel 2004 della concessione di una pensione svizzera e dell’attività lavorativa svolta all’estero per otto mesi nel 1973 e nove mesi nel 1974, aveva disconosciuto il periodo contributivo relativo agli anni 1973-1974, per il quale il pensionato aveva versato contributi volontari, cancellando il nominativo dall’elenco dei coltivatori diretti e slittando la decorrenza della pensione dal marzo all’agosto 1992.
Il pensionato deduceva di aver provveduto, nel 1992, su richiesta dell’INPS, a integrare la contribuzione mancante e di non aver potuto esercitare la scelta tra cumulo e liquidazione separata della pensione estera, lamentando la violazione della normativa sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività di coltivatore diretto, l’illegittimità del recupero per intervenuta decadenza e l’insussistenza del dolo per aver versato tutti i contributi dovuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando che il presupposto del ricalcolo era il disconoscimento di periodi contributivi versati in Italia afferenti alla contemporanea copertura previdenziale in Svizzera. Il requisito dell’abitualità e prevalenza dell’attività di coltivatore diretto, ex art. 2, l. n. 9/1963, è precluso dalla contemporanea prestazione di attività lavorativa all’estero nel medesimo periodo, con la conseguenza che l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno allorché l’INPS, esercitando la facoltà di controllo fondata sull’art. 9, d.lgs. n. 375/1993, disconosca l’esistenza del rapporto, gravando sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto stesso.
Quanto alla dedotta possibilità di scelta tra cumulo e liquidazione separata, la Corte ha rilevato che la doglianza si presentava come astratta e ipotetica, non essendo precisato dove, quando e come il pensionato ne avesse fatto esplicita richiesta, né essendo stato allegato il pregiudizio economico derivante dalla mancata opzione. Il ricalcolo non costituiva la conseguenza del rigetto di un’istanza di totalizzazione, ma della cancellazione di un limitato periodo contributivo sovrapposto ad attività lavorativa estera: i periodi di contribuzione all’estero avrebbero dovuto essere posti a fondamento di una specifica domanda amministrativa di pensione in regime di totalizzazione internazionale e non potevano essere assunti a presupposto costitutivo del diverso diritto alla pensione nazionale.
La Corte ha poi escluso la decadenza dal recupero, richiamando il principio per cui l’obbligo dell’INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi, quale condizione per la ripetizione entro l’anno successivo dell’indebito, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, termine che non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Nel caso di specie, l’informazione proveniva da autorità amministrativa straniera ed era stata determinata dalla condotta del pensionato che, nel modulo di domanda di pensione del 1992, aveva sbarrato la casella “no” al quesito sullo svolgimento di attività lavorativa o sulla residenza all’estero.
Tale comportamento è stato qualificato come commissivo e non meramente omissivo, integrando il dolo del pensionato che ha consapevolmente occultato una circostanza rilevante sulla integrità e continuità contributiva. La Corte ha richiamato il principio per cui è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, operando il dolo non nel momento di formazione della volontà negoziale ma nella fase esecutiva. L’accertata sussistenza del dolo ha determinato la sospensione della prescrizione del credito restitutorio ex art. 2941, n. 8, c.c. fino alla scoperta dell’occultamento, avvenuta alla data di comunicazione della pensione svizzera, con esclusione dell’irripetibilità dell’indebito per difetto delle condizioni dell’errore imputabile all’ente e dell’insussistenza del dolo dell’interessato.
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Nota della Redazione
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