Compensazione prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2995 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui l’appaltatore chiede il riconoscimento della compensazione prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 non appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La norma, nel rinviare ai prezzari regionali aggiornati, dà vita a un meccanismo di adeguamento automatico e obbligatorio, ancorato a parametri oggettivi e vincolanti, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità né sull’an né sul quantum. In tale evenienza la P.A. non esercita alcun potere autoritativo e la pretesa dell’appaltatore si configura come diritto soggettivo all’adempimento contrattuale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. va interpretato alla luce del principio per cui la giurisdizione esclusiva presuppone la sussistenza e l’esercizio, anche indiretto, di un potere della parte pubblica.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto per lavori di riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica, aveva ottenuto dal Comune il pagamento di un primo importo a titolo di revisione prezzi per i SAL nn. 1 e 2 del 2022. A fronte della successiva richiesta di compensazione relativa ai SAL nn. 3, 4 e 5, la stazione appaltante aveva però opposto un diniego, rilevando che l’incremento riconosciuto in sede di certificato di pagamento straordinario fosse già superiore a quello emergente dal prezziario aggiornato. La società ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto e la relazione del direttore dei lavori, chiedendo la condanna del Comune al pagamento dell’importo residuo. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui non ogni controversia relativa alla revisione prezzi nei contratti pubblici è devoluta al giudice amministrativo: occorre verificare in concreto se la P.A. abbia conservato una posizione di supremazia e se la determinazione dell’adeguamento coinvolga l’esercizio di un potere. In applicazione di tale criterio, la giurisdizione amministrativa sussiste solo quando alla stazione appaltante è attribuito un margine di discrezionalità sull’an o sul quantum; viceversa, se l’adeguamento è obbligatorio e vincolato, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia è devoluta al giudice ordinario.

Con specifico riguardo all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, il Tribunale ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 3177 del 2026 e la conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 2025), secondo cui la norma non attribuisce alla P.A. alcun potere pubblicistico implicante valutazioni comparative, ma rinvia espressamente ai prezzari regionali aggiornati. Si tratta di un meccanismo di adeguamento automatico e obbligatorio, qualificato dalla stessa terminologia legislativa (“il SAL è adottato”), in cui il calcolo si risolve in un’operazione meramente contabile che rifluisce non in un provvedimento autoritativo ma nel SAL stesso.

Il Collegio ne ha desunto che nel caso di specie il rapporto tra le parti è pienamente paritetico: la pretesa della ricorrente non riguardava l’esercizio di un potere discrezionale ma l’applicazione obbligatoria di parametri oggettivi predeterminati. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le peculiarità della controversia e la definizione in rito hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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