Diritti autodeterminati e usucapione dedotta per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. II n. 5307 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum la deduzione, da parte del convenuto, dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima. La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte; la relativa deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova. In tema di rivendicazione, il giudice deve verificare d’ufficio l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore; la mera produzione della nota di trascrizione non è sufficiente a dimostrare la proprietà, costituendo solo un elemento indiziario liberamente valutabile.

Il Fatto

Il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione di un’area di 6408 mq proposta dal convenuto e, accogliendo la domanda dell’attore, aveva condannato il primo al rilascio dell’area occupata senza titolo e al risarcimento del danno da ritardato rilascio, quantificato in € 756,14 annui oltre rivalutazione e interessi.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, rigettava la domanda attorea di rivendicazione, ritenendo non assolto l’onere probatorio: l’attore non aveva prodotto il proprio titolo di proprietà né quelli dei danti causa, limitandosi a depositare la nota di trascrizione. Rigettava altresì la riconvenzionale di usucapione e dichiarava inammissibile la domanda di usucapione abbreviata, qualificata come nuova. Avverso tale sentenza l’attore proponeva ricorso per cassazione, resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale lamentava l’erronea qualificazione della domanda come azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., anziché come azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ., con conseguente attenuazione dell’onere probatorio. La Corte osserva che la qualificazione era stata operata dal giudice di primo grado e non era stata oggetto di impugnazione in appello, cristallizzandosi in base al petitum e alla causa petendi dell’atto introduttivo. Del resto, l’attore non avrebbe potuto mutare la domanda in appello, perché la richiesta di regolamento dei confini costituisce domanda nuova rispetto a quella di rilascio di un bene abusivamente posseduto (Cass. Sez. 2 n. 21649 del 2019).

La Corte ribadisce il criterio distintivo tra i due rimedi: mentre l’azione di regolamento di confini presuppone un’incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l’azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Solo in tale ultimo caso grava sull’attore l’onere di provare il proprio diritto in forza di un titolo originario o derivativo risalente a un periodo utile all’usucapione (Cass. Sez. 2 n. 10066 del 2018).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte esclude il vizio: il giudice di merito è tenuto a verificare innanzitutto l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore, prescindendo da eccezioni del convenuto, trattandosi di elemento costitutivo della domanda. I dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, e la nota di trascrizione non costituisce valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce (Cass. Sez. 2 n. 20641 del 2013).

Passando al ricorso incidentale, la Corte accoglie il primo motivo: la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello; il giudice d’appello, omettendo di provvedervi, ha dato luogo a minuspetizione denunciabile in cassazione.

È fondato anche il terzo motivo. La declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione abbreviata, in quanto nuova, contrasta con i principi sui diritti autodeterminati: la proprietà si identifica per il suo contenuto e non per il titolo che ne è fonte, sicché la diversa qualificazione dell’acquisto attiene alla prova e non alla domanda. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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