Compensazione delle spese illegittima se fondata sulla generica congestione degli uffici (Cons. Stato n. 5647 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali, pur ammessa per ragioni diverse da quelle tipizzate dall’art. 92 cod. proc. civ., esige che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione dell’eccezionalità e della gravità dei motivi derogatori, con riferimento a situazioni concrete e specifiche. La generica congestione degli uffici amministrativi e l’incremento delle istanze non costituiscono giustificazione idonea, risolvendosi in una formula di stile elusiva dell’obbligo di esternazione. Tali circostanze, involgendo profili organizzativi interni all’Amministrazione, non possono pregiudicare il ricorrente. Il termine “lungo” di definizione del procedimento già incorpora la considerazione delle peculiari condizioni operative dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Interno sull’istanza di cittadinanza italiana presentata il 23.12.2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f, legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato memoria rappresentando l’emanazione del decreto di conferimento della cittadinanza.

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese, motivando con la notevole mole di lavoro gravante sugli uffici, il numero rilevante di richieste di cittadinanza e la pregressa emergenza pandemica. L’appellante censura la sola statuizione sulle spese per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 26 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il regime delle spese nel processo amministrativo, incentrato sul principio di soccombenza cui l’art. 26 cod. proc. amm. rinvia tramite il richiamo agli artt. 91-97 cod. proc. civ. La compensazione opera come eccezione, sottoposta a progressive restrizioni legislative che hanno eroso la discrezionalità del giudice.

La Sezione ribadisce che i criteri della soccombenza e della compensazione stanno in rapporto di regola ed eccezione, e che l’ammissione di deroghe atipiche resta confinata entro fattispecie connotate dai predicati della gravità e della eccezionalità. Ogni eccezione deve essere adeguatamente esternata in motivazione, così da rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito.

Nel caso concreto è pacifica la soccombenza virtuale dell’Amministrazione: il ritardo nella definizione dell’istanza è evidente, essendo il decreto intervenuto oltre 48 mesi dalla presentazione e ben oltre i 730 giorni fissati dalla normativa di settore. Escluse le ipotesi tipizzate della soccombenza reciproca, dell’assoluta novità della questione e del mutamento di giurisprudenza, la compensazione avrebbe potuto reggersi solo su analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La Corte qualifica la congestione degli uffici come formula di stile, generica e sganciata da riferimenti concreti, potenzialmente spendibile in modo indifferenziato per qualsiasi attività amministrativa. Le circostanze addotte, involgendo profili organizzativi interni all’Amministrazione, non possono gravare sul ricorrente né costituire titolo per pregiudicarlo. L’incremento delle istanze è fenomeno di lungo termine, non deducibile come scusante della sistematica violazione dei termini.

La Sezione osserva che le peculiari condizioni operative sono già incorporate nel termine “lungo” di 730 giorni, in deroga espressamente autorizzata rispetto alla graduazione ordinaria dell’art. 2 legge n. 241/1990. L’appello è dunque accolto e l’Amministrazione soccombente condannata alla rifusione delle spese per il doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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