Obbligo di comunicazione dati conducente e giudicato formale (Cass. civ. Sez. II n. 13059 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, prevista dall’art. 126-bis c.d.s., si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione. La definizione del procedimento coincide con il passaggio in cosa giudicata formale della sentenza che ha deciso sull’infrazione presupposta, non con la sua semplice pubblicazione. Il proprietario del veicolo è gravato da un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità del conducente, dovere che non viene meno in caso di uso familiare del mezzo: l’esonero è possibile solo provando un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile.

Il Fatto

La controversia trae origine da quattro verbali notificati dal Comune di Milano alla ricorrente per la violazione dell’art. 126-bis c.d.s., per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo, con il quale erano state commesse in precedenza cinque infrazioni per eccesso di velocità. L’opponente sosteneva di aver risposto all’invito dell’amministrazione, comunicando di non essere in grado di identificare il conducente poiché l’auto era in uso ai familiari. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale di Milano, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo valida la procedura. Avverso tale sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c. per l’omessa lettura del dispositivo, è dichiarato inammissibile. Il provvedimento impugnato descrive le modalità di decisione della causa con il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente, non essendosi opposta a tale modalità nel termine perentorio di cinque giorni, ha prestato acquiescenza al rito, perdendo interesse a censurare il profilo.

Il secondo motivo è rigettato. La Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui la comunicazione di ignorare chi fosse alla guida non costituisce adempimento dell’obbligo di cui all’art. 126-bis c.d.s. Sul proprietario grava un dovere di diligenza che non viene meno in caso di uso familiare, come affermato da Cass. n. 9555/2018 e Cass. n. 30939/2018. La ricorrente non ha provato l’impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, né l’adozione di misure ragionevolmente esigibili per garantire il controllo del mezzo.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono rigettati. La Corte aderisce all’orientamento di Cass. n. 24012 del 2022 e Cass. n. 3022/2024, secondo cui la violazione dell’obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull’infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole. Tale definizione coincide con il passaggio in giudicato formale della sentenza, da cui decorrono i termini di 90 giorni per l’amministrazione e di 60 giorni per il cittadino. Nel caso di specie, la sequenza è stata rispettata: per le sanzioni oggetto di oblazione non si è verificato alcun giudicato immediato con la pronuncia di appello, potendo questa essere oggetto di ricorso per cassazione; per le altre, il giudicato è maturato con il decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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