Appello generico inammissibile e revoca del patrocinio per colpa grave (C.G.A.R.S. n. 8 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. non consente la generica riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado, ma impone all’appellante di formulare specifiche censure contro i capi della sentenza impugnata, poiché oggetto del giudizio di appello è la decisione e non il provvedimento gravato. In mancanza, l’appello è inammissibile e resta estraneo al thema decidendum ogni capo della sentenza non specificamente contestato, ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo. La manifesta infondatezza del gravame, unita all’inammissibilità, integra gli estremi della colpa grave ex art. 136 d.P.R. n. 115/2002 e comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la determinazione con cui il Comune aveva revocato l’autorizzazione alla temporanea occupazione di un posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, contestualmente riassegnandogli altro posteggio. Il Comune, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, aveva poi individuato un’ulteriore area, ritenuta l’unica idonea per dimensioni e ubicazione a consentire l’installazione di un chiosco conforme agli standard igienico-sanitari.
Avverso tale provvedimento l’appellante aveva proposto motivi aggiunti. Il TAR, con la sentenza appellata, aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto provvedimento sostitutivo e rigettato i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. L’appellante ha proposto appello, chiedendo la riforma della decisione e ottenendo l’ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ritenendola fondata. L’appellante, infatti, non ha svolto alcuna critica alla sentenza appellata, limitandosi a riproporre le censure già articolate in primo grado avverso il provvedimento impugnato. Richiamando l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e i precedenti Cons. Stato, Sez. II, n. 5939 del 2021, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5534 del 2021 e Sez. II n. 5504 del 2021, il Collegio ribadisce che l’effetto devolutivo non esonera l’appellante dall’onere di indicare le specifiche critiche rivolte alla decisione.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo: i capi della decisione non oggetto di specifica contestazione restano estranei al thema decidendum (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5820 del 2011; Sez. VI n. 2782 del 2016). La censura relativa al capo rimasto estraneo alle critiche è pertanto inammissibile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6005 del 2013).
Nel merito, l’appello è manifestamente infondato. Con l’ordinanza cautelare il Comune non era stato esortato a individuare nuove aree, ma solo a selezionare spazi idonei tra i posteggi vacanti già indicati nella deliberazione consiliare, senza necessità di un nuovo atto generale di competenza del Consiglio comunale. L’istruttoria risulta completa: il parere sfavorevole della Soprintendenza precludeva strutture fisse nel centro storico, rendendo necessaria la scelta tra le aree periferiche libere.
Quanto alla lamentata inidoneità del nuovo posteggio, il Collegio rileva che il Comune non aveva rinvenuto ulteriori aree disponibili e non poteva revocare concessioni altrui, mentre l’appellante non ha provato l’inidoneità dell’area assegnata, posta peraltro in zona servita da infrastrutture e traffico. Infine, il destinatario di un’autorizzazione provvisoria non poteva riporre alcun legittimo affidamento sull’assegnazione definitiva. Il rigetto delle doglianze di annullamento travolge anche la domanda risarcitoria, non essendo configurabile un illecito dell’amministrazione né provato il danno.
Accertata l’inammissibilità e la manifesta infondatezza dell’appello, il Collegio revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ricorrendo gli estremi della colpa grave, e condanna l’appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
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