La prescrizione del rimborso delle trattenute del sostituto d’imposta decorre dalla trattenuta (Cass. civ. Sez. 3 n. 12748 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile una negotiorum gestio in capo al sostituto d’imposta che agisca nei confronti dell’amministrazione finanziaria per il rimborso di somme versate in eccesso, poiché il datore di lavoro, quale sostituto, adempie un’obbligazione altrui in forza di un’obbligazione propria “ex lege” ex art. 64, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Ne consegue che non sussiste alcun ostacolo giuridico all’esercizio diretto, da parte del singolo sostituito, del diritto a richiedere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto. L’azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ritenute d’acconto si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui la trattenuta è stata operata, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti di un istituto di credito in liquidazione, quale sostituto d’imposta, convenivano in giudizio la società, prospettando il proprio diritto a riscuotere quanto la stessa aveva conseguito in ripetizione dall’amministrazione finanziaria, a seguito di una sentenza di legittimità, a titolo di rimborso di maggiori ritenute indebitamente operate e versate sull’imponibile del Fondo di Previdenza, liquidate nel 1999 al proprio personale.
Il Tribunale accoglieva la domanda degli ex dipendenti, rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società. La Corte d’appello confermava la decisione, qualificando l’attività del sostituto d’imposta come gestione di affari altrui e facendo decorrere il termine di prescrizione dal momento del conseguimento dell’utilità da parte del gerente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle norme sulla negotiorum gestio e sulla prescrizione. Nel fare ciò, ha richiamato un proprio precedente specifico, assicurandovi continuità, secondo cui non è configurabile una gestione di affari altrui rispetto al sostituto che agisca per il rimborso di somme pagate in eccesso, né sussiste un ostacolo all’esercizio del diritto del singolo sostituito a richiedere direttamente il rimborso.
La Corte ha precisato che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, svolge funzioni di esattore dell’amministrazione finanziaria, agendo “per conto” del contribuente sostituito. Egli adempie un’obbligazione altrui, ma in forza di un’obbligazione propria che trova la sua fonte nella legge, e non in un’attività di ingerenza spontanea in un affare altrui. L’obbligazione del sostituto, infatti, preesiste alla cura dell’interesse del sostituito e discende direttamente dalla legge, venendo soddisfatta con il denaro del sostituito stesso.
Quanto al termine di prescrizione, la Corte ha chiarito che l’azione di inesatto adempimento proposta dal lavoratore per ottenere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto a titolo di acconto trova il suo momento di decorrenza nel pagamento solo parzialmente satisfattivo operato dal sostituto. È in quel momento che si produce il danno nella sfera patrimoniale del lavoratore e che il diritto può essere fatto valere. Il principio “contra non valentem agere non currit praescriptio”, cui si ispira l’art. 2935 c.c., non può essere invocato, in quanto la rilevanza impeditiva della decorrenza è solo quella derivante da ostacoli giuridici, non già da difficoltà di accertamento del diritto o da impedimenti soggettivi.
In definitiva, la Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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