Compensazione delle spese negata nel giudizio di ottemperanza per inadempimento della PA (Cons. Stato n. 4177 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la compensazione delle spese di lite non può fondarsi sulla necessità di disporre la regolarizzazione della documentazione, né sull’asserita novità delle questioni, quando la causa dell’inerzia esecutiva sia ascrivibile all’amministrazione. L’art. 92, secondo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., ammette la compensazione solo per soccombenza reciproca o per assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, ovvero, secondo la declaratoria di illegittimità costituzionale, per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tali circostanze devono emergere dalla motivazione del provvedimento. In difetto, l’amministrazione che ha dato causa al giudizio di ottemperanza è interamente soccombente ed è tenuta alla rifusione delle spese.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Monza, sez. lavoro, sentenza che ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di costituire in suo favore la c.d. carta del docente e di corrispondere gli importi dovuti. Non eseguito il dictum, la lavoratrice agiva in ottemperanza davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso.

Il primo giudice, tuttavia, compensava le spese del giudizio di ottemperanza, ravvisando un comportamento processuale della ricorrente nella circostanza di aver depositato copie del titolo, dell’attestazione di passaggio in giudicato e della procura munite di asseverazione solo dopo l’ordine di regolarizzazione documentale. La parte ha impugnato esclusivamente il capo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 92, secondo comma, c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 26 c.p.a., che consente la compensazione per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Ricorda quindi l’intervento della Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018, che ha esteso l’ipotesi alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, idonee a evidenziare che la soccombenza dipende da elementi imprevisti e imprevedibili e che la parte soccombente ha tenuto condotta prudente, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 8530 del 25 ottobre 2024.

Tali circostanze, precisa il Collegio, devono risultare adeguatamente dalla motivazione del provvedimento. Nel caso concreto la motivazione del TAR non rientra in alcuna delle ipotesi legittimanti. Il giudizio di ottemperanza riguardava il pagamento di una somma di denaro ed era stato causato dall’inadempimento dell’amministrazione al giudicato.

Il Collegio esclude che la regolarizzazione documentale imposta dal Tribunale possa valere come giusto motivo di deroga al principio della soccombenza. Non ricorre soccombenza reciproca. Le questioni giuridiche trattate non presentano caratteri di novità e complessità, dovendosene riconoscere la sostanziale semplicità. È parimenti esclusa una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza, che sola contraddistingue l’ipotesi di assoluta novità.

L’amministrazione va quindi ritenuta interamente soccombente. L’appello è accolto e la statuizione sulle spese riformata: le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero. Le spese del grado di appello, parametrate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in € 300,00 oltre accessori, fermo il diritto del difensore anticipatario alla refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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