Ottemperanza al giudicato sul pagamento della carta docente e termine dilatorio (TAR Lombardia n. 2647 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può azionare il diritto accertato dal giudicato, ma l’entità delle somme richieste non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. L’azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 63/2024, pubblicata il 1° febbraio 2024 e passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma di euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo è stato notificato il 7 marzo 2024.
Non avendo l’amministrazione adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’ente alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza, osserva il Tribunale, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che riconosce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati; i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Sono dovuti anche gli accessori maturati successivamente e gli oneri di registrazione, copia e notificazione che abbiano titolo nel provvedimento.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
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Nota della Redazione
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