Spese di ottemperanza e divieto di liquidazione simbolica nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 4176 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura simbolica o irrisoria è illegittima, perché comprime il diritto del difensore al compenso secondo i minimi tariffari e lede il decoro professionale. Il giudice che si discosta dalle tabelle vigenti di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, deve darne conto con motivazione rafforzata. In materia di contenzioso sulla “Carta del docente”, la Sezione ritiene conforme a legge una liquidazione forfettaria delle spese di primo grado pari a € 800,00, in riforma della statuizione appellata. La motivazione può essere svolta mediante integrale richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., in ossequio all’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso l’accertamento del diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 per la formazione, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, per quattro anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori.
Non eseguito spontaneamente il giudicato, la ricorrente propose ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, che lo accolse condannando l’Amministrazione alle spese, liquidate in € 350,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’appellante impugna unicamente il capo sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233, secondo comma, c.c., nonché dei minimi tariffari, e chiede la liquidazione in € 1.189,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella liquidazione eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza. Il thema decidendum riguarda esclusivamente il quantum, essendo pacifico l’accoglimento nel merito della pretesa esecutiva.
La Sezione richiama la propria giurisprudenza in materia di “Carta del docente” e in fattispecie analoghe, segnatamente le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell’8 ottobre 2025 e nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025. Tali decisioni hanno ritenuto illegittima la liquidazione mediante attribuzione di somme simboliche e lesive del decoro professionale.
Il percorso argomentativo si fonda sugli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., che consentono di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, in ossequio all’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a.. Il Collegio richiama integralmente le motivazioni delle sentenze citate, che hanno stimato conforme a legge, in fattispecie comparabili, la liquidazione forfettaria delle spese di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00.
L’appello è pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata parzialmente, con liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in € 800,00, oltre spese generali, accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Le spese del grado di appello sono poste a carico del Ministero secondo soccombenza e liquidate in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è limitato alle sole spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo quel capo della sentenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.