Compensazione urbanistica e silenzio: il giudice non ordina la variante (Cons. Stato n. 3660 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di compensazione urbanistica, l’adozione e l’approvazione di atti di pianificazione e delle relative varianti non costituiscono atti vincolati: l’inerzia dell’amministrazione è di regola insindacabile nel merito. Quando però l’amministrazione ha già esercitato l’opzione di avviare il procedimento di variante, essa non può sospenderlo o interromperlo sine die. Il giudice amministrativo, nel giudizio ex art. 117 c.p.a., accerta l’obbligo di concludere il procedimento, ma non può pronunciarsi sul merito della pretesa né condannare al ristoro per equivalente, non essendosi ancora perfezionato alcun diritto soggettivo ai diritti edificatori, la cui consistenza e localizzazione dipendono dall’esito del procedimento. La riserva di discrezionalità pianificatoria preclude al giudice di ordinare uno specifico provvedimento.

Il Fatto

L’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio asseritamente serbato dal Comune rispetto al procedimento, avviato nel 2013, di variazione dello strumento urbanistico. Con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 2013 il Comune aveva riconosciuto all’azienda diritti edificatori su un comprensorio divenuto inedificabile per ragioni di tutela paesaggistico-ambientale, rinviando a successivi provvedimenti l’individuazione delle aree di atterraggio. Il Comune non ha poi approvato la variante né individuato le aree.

L’azienda ha chiesto in primo grado l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna a individuare le aree; in subordine, il ristoro monetario dei diritti non sfruttati. Il TAR ha accolto la domanda di accertamento, fissando un termine di centottanta giorni, ma ha escluso di poter ordinare uno specifico provvedimento e ha dichiarato assorbite le domande risarcitorie. L’azienda appella le statuizioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal principio per cui, quanto all’adozione di atti di pianificazione urbanistica e relative varianti, è generalmente da escludersi un obbligo di provvedere, trattandosi di atti discrezionali nell’an e di valutazioni riservate all’amministrazione (Cons. Stato n. 7316 del 2020). Nel caso concreto, però, il Comune ha già effettuato tale opzione, avviando il procedimento di variante.

Nei procedimenti officiosi dovuti nell’an ma discrezionali nel quomodo e nel quid l’amministrazione non può sospendere o interrompere sine die il procedimento (Cons. Stato n. 7316 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 273 del 2015; C.G.A.R.S. n. 905 del 2020). Corretto è dunque che il TAR abbia ritenuto impregiudicato l’esito.

La Corte sottolinea che l’azione ex art. 117 c.p.a. ha natura strumentale: il giudice non può pronunciarsi sul merito, se non per i soli atti vincolati in cui sia esaurita ogni discrezionalità (art. 31, comma 3, c.p.a.; Adunanza plenaria n. 11 del 2016). L’approvazione di una variante non è atto vincolato: è l’esito di un procedimento complesso, con apporti dei privati, osservazioni degli enti e, nel modello della legge urbanistica, co-decisione regionale. Anche il regime semplificato dell’art. 9, commi 61 e ss., legge regionale n. 19/2022 del Lazio conferma la natura pluristrutturata del procedimento, il cui esito non è vincolato.

Quanto alle domande assorbite, la Corte le ritiene infondate per insussistenza del diritto soggettivo assunto leso. I diritti edificatori sono modalità descrittiva della compensazione urbanistica, istituto non tipizzato a livello nazionale. Essi integrano un diritto soggettivo solo nel senso che i proprietari possono pretendere l’individuazione e l’assegnazione delle aree secondo i meccanismi del piano. Il diritto non si è ancora perfezionato, poiché consistenza e localizzazione dipendono dalla conclusione del procedimento.

L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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