Termine disciplinare militare decorre dalla piena conoscenza del fatto (Cons. Stato n. 3663 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare di corpo decorre dalla piena conoscenza del fatto illecito, cioè dalla cognizione compiuta e circostanziata della condotta, idonea a consentire una puntuale contestazione dell’addebito. Quando la condotta forma oggetto di indagini penali coperte da segreto, ogni informazione relativa resta inutilizzabile in sede amministrativa e la conoscenza qualificata si perfeziona solo dal momento in cui l’amministrazione accede alle risultanze investigative o all’esercizio dell’azione penale. La scelta della gerarchia disciplinare di attendere gli esiti del procedimento penale è espressione di discrezionalità sindacabile nei soli limiti della manifesta irrazionalità o del travisamento in fatto, da valutare ex ante. Il successivo avvio del procedimento deve comunque avvenire senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione.

Il Fatto

Un Maresciallo della Guardia di finanza, in forza presso una sezione operativa navale, mentre era libero dal servizio, verso le ore 4.00, alla guida di un motociclo con a bordo una collega, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’urto di un’autovettura. L’esame alcolemico evidenziava il superamento del tasso massimo consentito e gli veniva contestata la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Il militare informava il proprio Comandante dell’accaduto. Sopravveniva un decreto penale di condanna per il medesimo reato, con sospensione condizionale della pena e sospensione della patente.

Con determinazione del Comandante di Sezione veniva inflitta la sanzione disciplinare della consegna per tre giorni, confermata in esito al ricorso gerarchico. Il TAR Toscana respingeva il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione di tardività dell’azione disciplinare. Il militare proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla comunicazione resa dal militare al Comandante ai sensi dell’art. 748 d.P.R. n. 90/2010: essa non consentiva una valutazione disciplinare adeguata, stante l’esistenza di indagini preliminari in corso. L’autorità giudiziaria, interpellata dall’amministrazione, non aveva concesso il nulla osta per l’acquisizione degli atti indispensabili. Pertanto, fino alla chiusura delle indagini, ogni informazione sulla condotta era coperta dal regime di segretezza e inutilizzabile in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen.

Solo con la comunicazione dell’esercizio dell’azione penale i termini per gli accertamenti preliminari hanno iniziato a decorrere. Gli accertamenti si sono conclusi con la decisione di avviare il procedimento disciplinare e, successivamente, è stata notificata la contestazione degli addebiti: l’azione disciplinare risulta così avviata coerentemente con il dispositivo dell’art. 1398 d.lgs. n. 66/2010, ossia “senza ritardo”.

La Corte ribadisce che, quando la gerarchia decide di attendere l’esito del procedimento penale, esercita una discrezionalità sindacabile solo nei limiti della manifesta irrazionalità o del travisamento in fatto, con valutazione ex ante. Richiama il proprio precedente (Sez. II n. 9506 del 2024) e l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2022, secondo cui l’attesa degli esiti penali non costituisce irragionevole ritardo ma garanzia di completezza del giudizio, a tutela del dipendente e del buon andamento.

Quanto all’eccezione sulla tassatività delle ipotesi di differimento ex art. 1393, comma 1, c.o.m., il Collegio replica che la vicenda aveva rilevanza penale ed era suscettibile di sfociare in una sanzione più grave, sicché solo all’esito della piena conoscenza delle risultanze investigative l’amministrazione ha potuto esercitare la propria valutazione discrezionale. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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