Accesso civico generalizzato al laboratorio privato: si applica il rito del silenzio-inadempimento (TAR Emilia-Romagna n. 166 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio esperibile avverso il comportamento silente del destinatario di un’istanza di accesso civico generalizzato non è il ricorso previsto dall’art. 116 cod. proc. amm., che presuppone un diniego espresso, ma l’azione avverso il silenzio-inadempimento disciplinata dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 rende azionabile dinanzi al TAR il solo diniego espresso, con esclusione della qualificazione del silenzio come rigetto. Il giudice può convertire l’azione, in presenza di un petitum che già contenga la richiesta di ordine di provvedere. È soggetto all’accesso civico generalizzato l’operatore privato che svolge attività e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 28/9/2023 a una società che gestisce un laboratorio di analisi chimiche un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, diretta a conoscere le marche dei test diagnostico molecolari in vitro impiegati per rilevare l’RNA del virus SARS-CoV-2. Il laboratorio è inserito nell’elenco ministeriale degli organismi abilitati ai test in vitro rt-PCR utilizzati per misurare la diffusione della pandemia.
La società, ritualmente intimata, non ha dato alcun riscontro e non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto all’ostensione e, in subordine, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, con condanna a provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva del destinatario. Il laboratorio, in quanto operatore privato che svolge attività e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, rientra tra i soggetti tenuti all’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 2-bis d.lgs. n. 33/2013. Il ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione e l’esistenza dei documenti nella disponibilità della società.
Il nodo è processuale. L’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 consente l’azione dinanzi al TAR avverso il solo diniego espresso. Il comportamento inerte non può essere qualificato come silenzio rigetto, a differenza di quanto vale per il diritto di accesso ordinario disciplinato dalla legge n. 241/1990. Il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. non è quindi lo strumento corretto.
La Corte esclude tuttavia l’inammissibilità. Il silenzio serbato dalla società può essere legittimamente qualificato, previa conversione dell’azione, come silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., rimedio esperibile anche nei confronti dei soggetti equiparati alla pubblica amministrazione. La conversione trova conferma nel petitum del ricorso, che in via subordinata chiede di ordinare al resistente di provvedere e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina alla società di adottare un provvedimento espresso entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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