Compenso al CTU: maggiorazione per eccezionale importanza e riduzione per ritardo (Cass. civ. Sez. II n. 2125 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione del compenso del CTU per eccezionale importanza ai sensi dell’art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002 presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione. Tale aumento può essere applicato anche quando la liquidazione tariffaria sia già stata determinata nel valore massimo dello scaglione, poiché esso opera su un piano distinto dalla misurazione secondo il massimo tariffario. La riduzione di un terzo prevista dall’art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 115/2002 si applica esclusivamente in caso di superamento del termine di completamento delle operazioni peritali, non anche in caso di inosservanza dei termini scanditi per l’invio della bozza alle parti e delle osservazioni, ove il termine finale di deposito della relazione sia stato rispettato.
Il Fatto
Il professionista incaricato di consulenza fiscale, tributaria e societaria aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova un decreto ingiuntivo per compensi professionali dell’importo di oltre 211.000 euro, oltre interessi. La società ingiunta e il socio accomandatario proponevano opposizione, eccependo la prescrizione di una parte dei crediti e contestando l’importo. Nel giudizio di opposizione il Tribunale nominava un CTU per accertare il compenso spettante e stimare i danni connessi alla tardiva richiesta di pagamento.
Il CTU chiedeva una proroga del termine di deposito, allegando certificazione medica; la proroga veniva concessa durante il periodo feriale e la relazione finale era depositata entro il nuovo termine. Il giudice liquidava al CTU il compenso applicando il valore massimo dello scaglione tariffario, un ulteriore aumento per eccezionale importanza ed escludeva la riduzione per ritardo. La ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, che il Tribunale respingeva, e quindi ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 50, 51 e 52, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 2 e 29 del d.m. 30.5.2002. La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse motivato l’aumento per eccezionale importanza facendo leva su argomenti di natura solo quantitativa e qualitativa, che avrebbero legittimato l’applicazione del massimo tariffario, ma non un ulteriore incremento.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva operato una valutazione discrezionale dell’eccezionale importanza dell’incarico, logicamente motivata con riferimento alla complessità dei quesiti, alla mole documentale esaminata e ai chiarimenti richiesti dai consulenti di parte, oltre che all’ampiezza ed esaustività della relazione. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che sancisce l’insindacabilità in sede di legittimità di tale valutazione, quando sorretta da motivazione logica (Cass. n. 21963/2017; Cass. n. 20352/2017).
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 154, comma 1, e 195, comma 3, c.p.c. e dell’art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 115/2002, per non avere il Tribunale applicato la riduzione di un terzo del compenso, benché il CTU non avesse rispettato gli originari termini per l’invio della bozza e delle osservazioni.
La Corte anche questo motivo ha dichiarato manifestamente infondato. Il termine di deposito della relazione finale era stato prorogato con provvedimento intervenuto in periodo di sospensione feriale prima della scadenza dell’originario termine, e la relazione era stata depositata entro il nuovo termine. La circostanza che i termini originari per l’invio della bozza e delle osservazioni fossero scaduti prima della concessione della proroga è irrilevante, essendo stato garantito il diritto di difesa delle parti rispetto ai nuovi termini calcolati a ritroso dalla scadenza prorogata. L’unico termine la cui inosservanza determina la riduzione di un terzo è quello di completamento delle operazioni peritali, che nel caso di specie è stato rispettato.
Alla manifesta infondatezza del ricorso la Corte ha fatto seguire la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del controricorrente e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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