Stamping out e principio di precauzione nella tubercolosi bovina (Cons. Stato n. 9824 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di stamping out per tubercolosi bovina, l’allegato n. 2 dell’Ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 non richiede il concorso simultaneo di tutti i criteri elencati alle lettere da A a E, ma impone che essi siano complessivamente valutati ai fini della decisione, ben potendo il solo criterio E, o la valutazione congiunta degli altri, giustificare l’abbattimento totale dell’effettivo. La legittimità dell’ordinanza sindacale che dispone l’abbattimento va verificata alla luce del principio di precauzione e del criterio di proporzionalità, ove i pareri della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio siano stati acquisiti come prescritto dall’art. 5, comma 2, della stessa Ordinanza. La bassa percentuale di capi positivi ai test tubercolinici non inficia di per sé il provvedimento, quando l’isolamento del Mycobacterium caprae su un capo con lesioni generalizzate e la presenza di capi anziani potenzialmente anergici facciano ritenere l’infezione presente da lungo tempo. Il giudice amministrativo non può sindacare nel merito le valutazioni tecniche degli organi preposti, se congruamente motivate e immuni da vizi logici.
Il Fatto
Il Servizio Veterinario dell’Area Vasta n. 5 delle Marche comunicava al Comune di Appignano del Tronto la presenza di un focolaio di tubercolosi bovina da Mycobacterium caprae in un allevamento, rilevando la promiscuità con un secondo allevamento di bovini da riproduzione, di fatto costituenti un’unica unità epidemiologica. Il 21 maggio 2021 il Sindaco adottava le ordinanze n. 41 e n. 42, disponendo il sequestro sanitario e l’abbattimento totale dei capi entro il 20 giugno 2021, poi prorogato.
I titolari impugnavano gli atti davanti al TAR Marche, sostenendo l’insussistenza dei presupposti dello stamping out, in particolare dei criteri D ed E dell’allegato n. 2, poiché i controlli in allevamento avevano dato esito negativo e il capo infetto era stato riscontrato solo in sede di visita post mortem al macello. Il TAR, previa verificazione e riunione dei ricorsi, respingeva le domande con la sentenza n. 49/2022. Gli allevatori proponevano appello, censurando l’incompletezza dell’istruttoria e l’erronea applicazione del principio di precauzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, per connessione logica, e li ritiene infondati. Sul piano processuale, il Collegio chiarisce che l’ordinanza di verificazione non aveva imposto al verificatore obblighi di ulteriori accertamenti diagnostici: il tecnico, preso atto dei pareri favorevoli della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, aveva concluso per la non necessità di approfondimenti, in ragione della completezza dell’iter procedurale seguito dall’Asur e dal Comune.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’allegato n. 2 dell’O.M. 28.5.2015 non esige il concorso simultaneo dei criteri da A a E: essi vanno valutati nel loro insieme e il solo criterio E può essere sufficiente. Nella specie risultavano integrati il criterio A (focolaio in territorio ufficialmente indenne), il criterio B (isolamento del Mycobacterium caprae al mattatoio su capo proveniente dall’allevamento), il criterio C (rischio di diffusione per promiscuità, movimentazioni e pascolo vagante) e il criterio D, valutato mediante specifico parere dell’Istituto Zooprofilattico, favorevole allo stamping out nonostante la bassa positività degli animali.
Quanto al criterio D, la Corte recepisce le conclusioni della verificazione, priva di vizi logici: l’isolamento del Mycobacterium caprae da un capo con lesioni generalizzate lasciava ritenere l’infezione presente da lungo tempo, anche per la presenza di numerosi capi anziani potenzialmente anergici e non reattivi al test tubercolinico. Il criterio E, a sua volta, era stato esplicitato nelle ordinanze sindacali attraverso la sospetta origine del contagio, l’elevato numero di movimentazioni e le modalità di pascolo.
La Corte respinge anche le censure sul mancato rispetto del d.P.G.R. Marche n. 298/2006: il verificatore aveva accertato l’attivazione di tutte le attività di controllo ufficiali previste dalla normativa e il rispetto dell’obbligo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana secondo criteri di proporzionalità e gradualità. Il richiamo al principio di precauzione, in presenza di rischio di contagio per gli animali e per l’uomo, giustificava la misura.
L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese di lite del grado in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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