Ottemperanza e conversione dell’azione nel premio di rinvenimento (Cons. Stato n. 5417 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice qualifica le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti all’esecuzione del giudicato da quelle che investono il prosieguo dell’azione amministrativa. Se ritiene che il nuovo provvedimento costituisca violazione o elusione del giudicato, ne dichiara la nullità e la domanda impugnatoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Se invece rigetta la domanda di nullità, dispone la conversione dell’azione per la riassunzione innanzi al giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. L’azione così proposta segue il termine di decadenza dell’art. 41 cod. proc. amm. e non quello decennale dell’art. 114 cod. proc. amm. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento rimasto inadempiuto, con fissazione del termine e nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza della Sezione n. 920 del 2024, con cui era stato annullato il provvedimento ministeriale che aveva determinato il premio di rinvenimento relativo a un immobile, già teatro, oggetto di ritrovamento archeologico. L’annullamento aveva accolto tre profili assorbenti: la possibile qualifica di scopritore, l’inapplicabilità della ritenuta alla fonte e la garanzia di partecipazione procedimentale.
Con il ricorso in ottemperanza la parte lamenta la mancata esecuzione della sentenza e chiede la declaratoria di nullità, ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., della nota ministeriale del 16 gennaio 2025 recante la determinazione del premio spettante al proprietario. In via subordinata chiede la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. L’amministrazione eccepisce inammissibilità e improcedibilità e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che l’atto impugnato costituisce riesercizio del potere conseguente alla sentenza ottemperanda, ma con oggetto limitato alla quota di premio spettante al proprietario. Lo si desume dall’intestazione stessa della nota e dal suo contenuto, che esclude espressamente ogni determinazione sulla qualifica di scopritore, riservata a un distinto provvedimento i cui termini sono stati interrotti con nota del 10 dicembre 2024.
Ne segue che le censure relative alla qualifica di scopritore sono fuori asse rispetto all’impugnazione, non essendo tale questione oggetto dell’atto contestato. L’atto, anzi, applica la sentenza in parte qua, non sottoponendo la somma a ritenuta alla fonte e dimostrando, attraverso lo scambio documentale, il rispetto delle garanzie procedimentali.
Le eventuali contestazioni sulle specifiche determinazioni della nota del 16 gennaio 2025 vanno proposte in via ordinaria davanti al giudice di prime cure. È però pacifico che la sentenza non è stata eseguita quanto alla mancata e tempestiva definizione dell’iter, già avviato, per la determinazione del premio spettante quale scopritore. A fronte dell’esecutività e chiarezza della pronuncia, e in assenza di elementi ostativi, va ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione; in caso di persistente inadempimento è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministro della cultura, con facoltà di delega a un dirigente.
Quanto alla domanda subordinata, la conversione del rito è coerente con i principi dell’Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013: l’interessato che si duole delle nuove conclusioni dell’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, che qualifica le domande e, rigettata quella di nullità, dispone la conversione; l’azione va proposta entro il termine dell’art. 41 cod. proc. amm., non quello decennale dell’art. 114, comma 1. Spetterà pertanto alla parte riassumere entro trenta giorni il giudizio davanti al Tar competente per i nuovi autonomi vizi di illegittimità.
Il ricorso avverso la nota è dunque rigettato con dichiarazione di incompetenza a favore del TAR Lombardia; è accolto quanto all’inottemperanza nei sensi e limiti indicati. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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