Competenza territoriale e impugnazione di atti centrali con efficacia nazionale (TAR Sicilia n. 3623 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé quella degli atti presupposti, salvo che si tratti di atti normativi o generali. Quando unitamente ad atti di autorità locale siano impugnati atti di autorità centrale con effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta comunque attratto alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma. A tal fine non rileva la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto centrale assume nell’economia del ricorso, né che essa sia svolta in via subordinata ed eventuale, poiché la stessa determina una situazione di inscindibilità processuale. Il difetto di competenza è rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, due atti del Comune di Messina del 30.11.2023 e dell’8.1.2024, concernenti il procedimento di valutazione di incidenza ambientale relativo a un impianto. Con il medesimo ricorso ha chiesto l’annullamento, o in subordine la disapplicazione, di numerosi atti presupposti, tra cui le Linee guida nazionali per le valutazioni di incidenza ambientale e i criteri minimi uniformi ministeriali.

Il Ministero dell’Ambiente e l’ARPA hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il Comune ha chiesto il rigetto nel merito. Il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti, con ordinanza, la questione di competenza territoriale rilevata d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 15, comma 1, cod. proc. amm., che consente il rilievo officioso del difetto di competenza finché la causa non è decisa in primo grado. Tale regola non è vulnerata dalla statuizione resa sull’istanza cautelare, richiamandosi sul punto un precedente del TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1824 del 2022.

La questione decisiva riguarda l’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm.: la competenza sul provvedimento principale attrae quella sugli atti presupposti, salvo che questi siano normativi o generali. La ricorrente ha impugnato anche atti adottati da autorità centrale con efficacia estesa all’intero territorio nazionale, come le Linee guida nazionali e i criteri minimi uniformi ministeriali. Per costante giurisprudenza, richiamata tra le altre da Cons. Stato, sez. VII, n. 2051 del 2023 e dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 4212 del 2024, in tali casi lo spostamento di competenza opera per il solo fatto che la parte abbia manifestato la volontà di impugnare un atto centrale a efficacia non limitata territorialmente.

Il Collegio respinge la tesi della ricorrente secondo cui l’impugnazione degli atti centrali sarebbe meramente di stile. Dalla lettura dell’atto introduttivo emerge che le censure sono state estese a tali atti, ritenuti espressamente invalidi per le medesime ragioni. L’impugnazione assume particolare pregnanza proprio rispetto alle Linee guida, invocate dall’atto comunale a sostegno dell’inapplicabilità del silenzio-assenso alla valutazione di incidenza, mentre la ricorrente sostiene che la valutazione sia stata acquisita per silentium.

Quanto alla richiesta di sola disapplicazione, il Tribunale osserva che essa richiederebbe comunque l’esame dei vizi dedotti, riservato al giudice competente. Non sarebbe inoltre consentito esaminare la sola domanda di disapplicazione tralasciando quella di annullamento, perché tale modus procedendi contrasterebbe con il dovere decisorio sancito dall’art. 112 cod. proc. amm.

La declinatoria assume la forma della sentenza e non dell’ordinanza, trattandosi di incompetenza dichiarata all’esito del giudizio di merito, con salvezza della facoltà di riassunzione innanzi al giudice competente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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