Comuni enti esponenziali legittimati a impugnare bandi PSR su misure compensative (Cons. Stato n. 9920 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I Comuni e le Comunità montane sono enti esponenziali della collettività stanziata sul proprio territorio e sono pertanto legittimati a impugnare in via principale i bandi regionali attuativi delle misure compensative del PSR che escludano i rispettivi territori dagli elenchi delle aree ammesse ai benefici. L’interesse azionato non è astratto, indiretto o meramente riflesso dell’esclusione del singolo agricoltore richiedente, ma è concreto ed attuale, perché diretto all’inclusione dell’area territoriale nell’elenco dei Comuni ammessi alla misura incentivante. Le misure del PSR non giovano soltanto alle imprese agricole, ma rispondono a finalità di salvaguardia e cura del territorio rurale che l’ente locale rappresenta istituzionalmente. Il riconoscimento della legittimazione attiva comporta la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

Il Fatto

I Comuni appellanti e una Comunità montana impugnavano davanti al TAR Campania il decreto dirigenziale regionale che approvava i bandi del PSR Campania 2014/2020, l’allegato recante le tabelle dei Comuni ammessi, la delibera di presa d’atto della versione aggiornata del Programma nonché il decreto ministeriale che aveva adottato la metodologia per l’individuazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi. I ricorrenti lamentavano di essere stati esclusi, nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato, dagli elenchi dei Comuni ammessi alla sottomisura 13.2, pur risultando classificati come svantaggiati dal decreto ministeriale.

Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva, ritenendo l’interesse dei Comuni non concreto né attuale e ravvisando semmai una loro legittimazione solo eventuale, in via di intervento ad adiuvandum rispetto all’impugnazione del singolo agricoltore escluso. Di qui l’appello, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo di natura pregiudiziale, che censura la declaratoria di inammissibilità. Il punto di diritto attiene alla configurabilità, in capo all’ente territoriale, di un interesse proprio e attuale all’impugnazione degli atti regionali che delimitano le aree ammesse ai benefici.

La Corte ricostruisce il quadro eurounitario. L’art. 32 del Reg. UE 1305/2013 demanda agli Stati membri la designazione delle zone ammissibili alle indennità, classificandole in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone con vincoli specifici. L’individuazione delle aree tutelate dalla misura 13.2 è passata per il decreto ministeriale n. 6277 del 2020, che ha approvato l’elenco dei territori classificati, poi confluito nell’allegato del PSR regionale e quindi nel bando.

Il Collegio ritiene che l’interesse dei Comuni non si esaurisca nella percezione della misura da parte dei singoli agricoltori. Il bando stesso, all’art. 3, collega la misura a priorità ambientali e climatiche e a focus area di salvaguardia e ripristino della biodiversità nelle zone soggette a vincoli naturali. Tali obiettivi vanno a vantaggio della collettività di cui il Comune è ente esponenziale.

Ne segue, in analogia alla giurisprudenza amministrativa in tema di enti esponenziali — Cons. Stato, sez. IV n. 1559/2004 e Adunanza plenaria n. 6/2020 richiamate nel testo — che il mancato inserimento del territorio comunale negli elenchi delle aree ammesse legittima l’ente a ricorrere. L’interesse è quindi concreto ed attuale, non indiretto e riflesso.

Accolto il primo motivo, la sentenza è riformata e, in conformità all’Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, la causa è rinviata al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. L’accoglimento della questione processuale dispensa la Corte dall’esame dei motivi sostanziali. Le spese di lite della fase di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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