Legittimazione del Comune all’impugnazione degli elenchi delle aree rurali svantaggiate e rinvio (Cons. Stato n. 9921 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è ente esponenziale degli interessi diffusi della collettività stanziata sul proprio territorio e ha legittimazione e interesse a impugnare gli atti che determinano l’inclusione o l’esclusione delle aree comunali dagli elenchi delle zone ammesse ai pagamenti compensativi previsti dal PSR. Tale interesse non è meramente riflesso dell’interesse dei singoli agricoltori, ma concreto e attuale, essendo finalizzato alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo socio-economico locale. L’accoglimento del motivo processuale che riforma la declaratoria di inammissibilità comporta il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania il decreto dirigenziale regionale che, approvando il bando attuativo della misura 13 del PSR 2014/2020, escludeva il proprio territorio dall’elenco dei Comuni ammessi alla sottomisura 13.2, unitamente agli atti presupposti, tra cui l’allegato al PSR nella versione 9.2 e il decreto ministeriale adottato all’esito del fine tuning.

Il TAR, respinte le eccezioni di incompetenza e tardività, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva, ritenendo l’interesse del Comune non concreto né attuale. Di qui l’appello, affidato a cinque motivi: il primo di carattere processuale, gli altri di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, di natura pregiudiziale. L’art. 32 del Reg. UE 1305/2013 demanda agli Stati membri la designazione delle zone ammissibili, distinguendo zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone con vincoli specifici. Il Ministero ha concluso il procedimento con l’adozione del decreto che approva l’elenco dei Comuni classificati come aree con vincoli naturali significativi, poi recepito nell’allegato al PSR regionale.

Il TAR aveva escluso la configurabilità di un interesse collettivo del Comune, ritenendolo legittimato al più a intervenire ad adiuvandum in caso di esclusione del singolo richiedente. La Corte ribalta l’impostazione: l’interesse perseguito dall’ente territoriale non è astratto o indiretto, ma concreto ed attuale, perché diretto all’inclusione della propria area nell’elenco dei Comuni ammessi alla misura incentivante.

Il ragionamento si fonda sull’art. 3 del bando, che collega la misura 13 a finalità pubbliche di salvaguardia del suolo, tutela della biodiversità e contrasto dell’erosione. Tali obiettivi non giovano ai soli agricoltori, ma alla collettività di cui il Comune è ente esponenziale. Il Collegio richiama i precedenti in materia di interessi diffusi, tra cui Cons. Stato, sez. IV n. 1559/2004 e Adunanza plenaria n. 6/2020.

Il mancato inserimento del territorio comunale negli elenchi abilita dunque l’ente a agire per la tutela dell’interesse collettivo alla cura e valorizzazione del territorio e allo sviluppo socio-economico. La censura è fondata e l’appello va accolto sul primo motivo, con riforma della sentenza impugnata.

Quanto all’effetto processuale, il Collegio applica l’art. 105 c.p.a. e, in conformità a Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, dispone il rinvio della causa al primo giudice, restando assorbiti i motivi sostanziali. Le spese di lite della fase di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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