Ottemperanza al giudicato e carta docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2091 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva e deve essere verificato dal giudice amministrativo prima dell’esame nel merito. La prova del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare è necessaria quando oggetto dell’ottemperanza non sia un provvedimento del giudice amministrativo; essa può essere fornita mediante attestazione di segreteria prodotta dal ricorrente. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario apicale del medesimo ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione della somma di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/17 al 2021/22, per complessivi 2.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.
Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva e, decorso il termine dilatorio, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Il Collegio ha quindi verificato i presupposti processuali e la persistente inesecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha accertato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e le successive modifiche. La notifica del ricorso è intervenuta dopo centoventisei giorni dalla notifica della sentenza, con superamento del termine e conseguente ammissibilità dell’azione esecutiva.
Il Tribunale ha poi esaminato la prova del passaggio in giudicato, necessaria ogni volta in cui non venga in questione l’ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo. Sul punto ha richiamato, in termini, il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova è stata ritenuta fornita mediante l’attestazione di segreteria prodotta in allegato al ricorso.
Nel merito, la pretesa è stata riconosciuta fondata in quanto assistita dal giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di costituire la Carta Elettronica in favore del ricorrente, con assegnazione delle somme stabilite e relativi accessori, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono state liquidate con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.