La sopraelevazione in deroga alla distanza dal confine e la successione delle norme edilizie (Cass. civ. Sez. 2 n. 20140 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali tra costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida, salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità dell’opera, il diritto di mantenere l’edificio alla distanza inferiore se, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, la costruzione sia già ultimata. Ne consegue che il giudice, nel valutare la legittimità di un intervento di sopraelevazione, deve applicare la nozione di ristrutturazione edilizia vigente al momento della decisione e non quella desumibile da orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto una normativa antecedente e superata. La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, ai fini dell’applicazione delle distanze dal confine, non può essere fondata esclusivamente sull’incremento volumetrico, atteso che ogni sopraelevazione comporta un aumento di volume. L’azione di regolamento dei confini è soggetta all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., ma il giudice, in assenza di prove decisive, deve comunque determinare il confine ricorrendo alle mappe catastali. La domanda di accessione invertita ex art. 938 c.c. costituisce domanda nuova ed è inammissibile in appello.
Il Fatto
Il ricorrente aveva richiesto, nel 1997, l’accertamento del proprio diritto di accesso al fondo confinante per eseguire opere di intonacatura sulla sopraelevazione del proprio immobile, realizzata in forza di concessione edilizia del 1992. Il confinante si era opposto, chiedendo in via riconvenzionale la demolizione della sopraelevazione per violazione delle distanze dal confine e l’accertamento dell’esatto confine tra i fondi.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le domande riconvenzionali e condannando il ricorrente alla demolizione della sopraelevazione e dei fabbricati agricoli ricadenti sul fondo del vicino. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo e il terzo motivo, riguardanti l’onere probatorio nell’azione di regolamento di confini e la dedotta omessa pronuncia su usucapione e accessione invertita. In relazione al primo profilo, ha precisato che correttamente il giudice di merito aveva qualificato l’azione come regolamento di confini, trattandosi di vindicatio incertae partis. In tale azione, se le parti non forniscono elementi di prova sull’ubicazione del confine, il giudice deve comunque determinarlo, anche ricorrendo alle mappe catastali, senza che ciò configuri una violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché i rilievi del CTU e il reperimento della mappa catastale di impianto costituiscono acquisizioni di dati della situazione reale, non prove d’ufficio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che sull’usucapione della fascia tra confine catastale e confine di fatto si era già formato un giudicato esterno preclusivo, essendo stata la relativa domanda rigettata in un separato giudizio definitivamente chiuso. Con riguardo all’accessione invertita ex art. 938 c.c., la Corte ha chiarito che essa dà luogo a una vera e propria domanda costitutiva, soggetta alle preclusioni processuali, e non a una mera eccezione: nel giudizio di appello, la domanda era pertanto inammissibile ex art. 345 c.p.c. e la sua reiezione implicita, desumibile dal dispositivo incompatibile, non integrava vizio di omessa pronuncia.
Il primo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito, nel qualificare la sopraelevazione come nuova costruzione in ragione dell’incremento volumetrico, aveva applicato nozioni di ristrutturazione e ricostruzione elaborate dalla giurisprudenza in un quadro normativo ormai superato. Ha, quindi, enunciato il principio per cui, in materia di distanze, il sopravvenire di una disciplina derogatoria più favorevole consolida il diritto del costruttore a mantenere l’opera ultimata.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Padova in composizione collegiale, affinché rivaluti la legittimità dell’intervento alla luce della normativa sopravvenuta, in particolare dell’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 (norma quest’ultima richiamata dal testo come “D.P.R. n. 300/2001”, per evidente refuso), nonché della disciplina derogatoria contenuta nelle NTA del PRG comunale, la cui applicazione non può essere esclusa per il solo fatto che la sopraelevazione comporti un aumento di volume.
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Nota della Redazione
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