La perdita di possesso dell’autoveicolo va accertata nei confronti del contraddittore sostanziale, non dell’ACI (Cass. civ. Sez. 2 n. 1764 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della perdita di possesso di un autoveicolo deve essere proposta nei confronti del contraddittore sostanziale, identificato nel soggetto che trae vantaggio dalla persistenza dell’apparenza del possesso in capo all’intestatario del mezzo, e non nei confronti dell’Automobile Club d’Italia, il quale è privo di legittimazione passiva non potendo certificare il fatto della perdita del possesso ma essendo tenuto solo ad annotare la sentenza che lo accerti. La notifica degli atti giudiziari a un ente pubblico non economico effettuata presso un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinte, è nulla ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.; il giudice d’appello che rilevi la nullità deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 162 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una donna convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace gli eredi del precedente intestatario di un’autovettura e l’Automobile Club d’Italia, chiedendo l’accertamento della perdita di possesso del veicolo e l’ordine ai competenti uffici della relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico. Gli eredi si costituirono spiegando analoga domanda, mentre l’ACI rimase contumace. Il Giudice di pace accolse entrambe le domande, condannando l’ACI alle spese. Il Tribunale, rigettato l’appello dell’ente, confermò la decisione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando il primo motivo, ha rilevato che la notifica dell’atto di citazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal giudice di primo grado. L’art. 145 cod. proc. civ. impone, infatti, di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo della sede legale, con conseguente nullità della notifica effettuata presso un ufficio periferico e distaccato privo di autonomia. Tale nullità, tuttavia, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, non essendo riconducibile ai casi tassativi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice d’appello di decidere nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto ingiustificata l’evocazione in giudizio dell’ACI, poiché l’ente non è contraddittore rispetto alla pretesa fatta valere. La funzione affidata all’ACI dal regio d.l. n. 436/1927 e dal r.d. n. 1814/1927 è limitata alla registrazione dei trasferimenti di proprietà e dei vincoli sui veicoli, senza alcun potere di certificare la perdita del possesso. L’accertamento di tale situazione richiede invece l’evocazione del soggetto che dalla persistenza dell’apparenza del possesso tragga vantaggio a discapito dell’intestatario.
La Corte ha precisato che l’ipotesi di responsabilità dei funzionari dell’ACI prevista dall’art. 39 r.d. n. 1814/1927 per l’ingiusta ricusazione o il ritardo di atti dovuti riguarda i funzionari stessi e non l’ente, ed è comunque estranea alla pretesa azionata. Nel caso di specie non si verteva in alcuna ipotesi di rifiuto di annotare una statuizione giudiziale, con la conseguenza che l’ente non dispone del bene della vita richiesto dalle controparti.
Il difetto di legittimazione passiva dell’ACI ha importato il rigetto della domanda, unico soggetto contro cui la pretesa era stata avanzata, essendo le altre parti rimaste estranee al rapporto processuale. La causa è stata decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con condanna delle controparti alla refusione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche
- Art. 162 c.p.c. – Pronuncia sulla nullità
- Art. 353 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice