Revoca patente e triennio: il Prefetto valuta il nulla osta senza riabilitazione (TAR Puglia n. 422 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il triennio dalla revoca della patente di guida, il Prefetto non può negare il nulla osta al conseguimento di una nuova patente sul presupposto del mancato conseguimento della riabilitazione penale. L’art. 120, comma 3, cod. strada opera come norma abilitante e non solo preclusiva: i requisiti del primo periodo del primo comma non si aggiungono al decorso del termine triennale. Il Prefetto deve compiere una nuova istruttoria, calibrata sulle motivazioni dell’istante, verificando le esigenze lavorative o di salute, secondo il principio generale affermato dalla Corte costituzionale n. 99 del 2020. Il diniego fondato esclusivamente sull’assenza della riabilitazione è illegittimo per erronea applicazione della norma.
Il Fatto
Il ricorrente aveva riportato condanna, divenuta irrevocabile nel 2008, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con conseguente revoca della patente. Decorso il triennio, ha presentato istanza alla Prefettura per ottenere il nulla osta al conseguimento di una nuova patente e l’eliminazione dell’ostativo, ex art. 120, comma 3, cod. strada. Non ottenendo riscontro, ha impugnato il preteso silenzio-rigetto; la Prefettura ha poi riscontrato l’istanza in senso negativo. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia di diniego.
La questione arriva al giudice amministrativo perché il diniego si fonda sul mancato conseguimento della riabilitazione penale, anziché su una valutazione discrezionale del caso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione in materia di diniego di nulla osta ex art. 120, comma 3, cod. strada, in ragione del potere discrezionale spettante alla Prefettura. Il ricorso introduttivo è inammissibile: la legge non contempla alcun silenzio significativo sull’istanza e non si è formato nemmeno un silenzio-inadempimento, poiché il ricorso è stato proposto prima dello spirare del termine e l’istanza è stata comunque riscontrata, sia pure negativamente.
Superata l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, il Collegio ne riconosce la natura di impugnazione di un atto immediatamente lesivo. La nota prefettizia non è mera interlocuzione endoprocedimentale: essa nega sostanzialmente il nulla osta e incide attualmente e concretamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
Nel merito, il Tribunale conferma integralmente l’ordinanza cautelare e richiama l’orientamento della Sez. III del Consiglio di Stato (n. 8439 del 2022 e n. 11077 del 2022), condiviso dalla Sezione. La riabilitazione non è condizione che si aggiunge al decorso del triennio. Decorso tale termine, il Prefetto deve svolgere una nuova istruttoria sulle motivazioni dell’istante, applicando il principio della Corte costituzionale n. 99 del 2020.
Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per erronea e falsa applicazione dell’art. 120 cod. strada, avendo negato il nulla osta per il mancato conseguimento della riabilitazione anziché procedere a una valutazione discrezionale ad esito libero. I motivi aggiunti sono accolti e il provvedimento annullato, salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’amministrazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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