Occupazione suolo pubblico, dehor e ripartizione proporzionale tra esercenti (TAR Puglia n. 424 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione temporanea di suolo pubblico per attività di somministrazione, la riduzione proporzionale delle superfici richieste da più esercenti costituisce esercizio di una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, ove la differenza di trattamento rispetto al controinteressato sia marginale e la ripartizione risponda al criterio del rapporto 1:1 tra superficie interna e superficie esterna. La previsione regolamentare che vieta l’occupazione dinanzi ad altra attività commerciale non si applica quando l’immobile antistante sia adibito ad attività professionale e il proprietario abbia espresso consenso all’occupazione. La domanda risarcitoria presuppone l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e ne segue il rigetto quando le censure siano infondate.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune di Ostuni istanza per la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico dal 30.5.2019 al 30.9.2019, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza della Libertà, su una superficie di 30 mq. L’Amministrazione accoglie solo parzialmente la richiesta, concedendo 15 mq, sul rilievo della parziale sovrapposizione con la richiesta avanzata dalla società controinteressata per il locale attiguo.
Il ricorrente impugna il provvedimento SUAP e chiede il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della superficie, deducendo che una diversa assegnazione avrebbe comportato maggiori ricavi. Il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’azione per difetto di interesse, essendo la concessione già scaduta, e contesta la fondatezza della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in primo luogo improcedibile la domanda annullatoria. La concessione concerneva un arco temporale ormai decorso e, per il tempo trascorso, il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento. La declaratoria di improcedibilità non esime tuttavia il giudice dall’esame delle censure ai fini della delibazione della domanda risarcitoria.
Nel merito, il Tribunale respinge i motivi concernenti la posizione della controinteressata. La norma regolamentare invocata vieta l’occupazione dinanzi ad altra attività commerciale e l’occultamento di vetrine ed esposizioni, a tutela dell’accesso al punto di vendita e della visibilità degli esercizi. Nel caso concreto, l’immobile antistante è occupato da uno studio di consulenza del lavoro, attività di natura professionale e non commerciale, e la proprietaria ha espresso consenso all’occupazione. La fattispecie non è dunque sussumibile nella previsione regolamentare.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio la ritiene insussistente. L’art. 22, comma 4, del Regolamento comunale prevede che la concessione sia rilasciata “di norma” secondo il rapporto di 1:1 tra superficie interna accessibile e superficie esterna, riconoscendo all’organo procedente un margine applicativo in funzione del caso concreto. La maggior superficie reclamata ammonta a 1,20 mq, corrispondente a un incremento di pochi centimetri dei lati del dehors. La differenza è marginale e l’assegnazione di 15 mq per ciascun operatore non palesa profili di illogicità né di disparità.
Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, è respinto sul rilievo che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato. L’attività è sostanzialmente vincolata e opera il disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità per vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Dall’infondatezza delle censure di illegittimità deriva il rigetto della domanda risarcitoria per difetto dei presupposti. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della vicenda nel suo complesso.
Nota della Redazione
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