Concessione di suolo pubblico scaduta: il rinnovo è atto discrezionale (TAR Sardegna n. 173 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di suolo pubblico scaduta non può essere rinnovata per facta concludentia: la tollerata occupazione del bene demaniale e il pagamento del canone, anche maggiorato, non radicano in capo all’occupante alcuna posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, valendo tali somme solo a compensare l’occupazione sine titulo. Il rilascio e il rinnovo della concessione di plateatico costituiscono atto discrezionale dell’Amministrazione, che alla scadenza è tenuta a rideterminarsi con nuova istruttoria. Il titolare della concessione scaduta non vanta, di norma, alcuna aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo. Le norme locali che ammettono la rinnovabilità teorica delle concessioni non incidono sul carattere discrezionale della scelta di provvedere o meno al rinnovo.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione per l’occupazione di aree pubbliche, rilasciata dal Comune nel 2001 e destinata all’attività di parcheggio e vendita, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, nel novembre 2021, ha rigettato la sua istanza di rinnovo. Il diniego si fondava sull’assenza di proroghe formali dell’originaria concessione e sulla necessità di procedere mediante una futura gara, richiamando il principio di libera concorrenza.
La ricorrente ha sostenuto che la concessione sarebbe stata oggetto di rinnovo tacito, avendo l’Ente consentito l’esercizio dell’attività per ulteriori dieci anni e richiesto annualmente il pagamento del canone. Ha inoltre contestato l’insufficiente motivazione e il travisamento dei fatti, rilevando la non sovrapponibilità del precedente richiamato e l’esistenza di regolamenti comunali che ammettono la rinnovabilità delle concessioni alla scadenza. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, in quanto correlati sul piano logico-giuridico, e rileva che la concessione rilasciata nel 2001 era pacificamente scaduta decorsi dieci anni dal rilascio. Non regge la tesi del rinnovo tacito fondata sul costante pagamento del canone concessorio.
Sul punto il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8862 del 2024), secondo cui la tollerata occupazione del bene pubblico non radica alcuna posizione tutelata in capo all’occupante e il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone vale solo a compensare l’occupazione sine titulo. Non è ammissibile il rinnovo di una concessione per facta concludentia, data l’impossibilità di desumere per implicito la volontà dell’Amministrazione di vincolarsi.
Il Collegio aggiunge un argomento autonomo: anche a voler accogliere la tesi del rinnovo tacito, il titolo sarebbe comunque scaduto nel 2021 secondo la stessa prospettazione della ricorrente. La titolare era quindi portatrice di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo sul bene demaniale, con la conseguenza che l’Amministrazione era libera di non rinnovare e di procedere mediante apposita gara.
Viene ribadito il principio per cui il rilascio e il rinnovo di una concessione di plateatico costituiscono atto discrezionale e, alla scadenza, il titolare non può vantare una aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi all’esito di una nuova istruttoria (TAR Veneto, sez. III, n. 584 del 2021). Non rilevano i contributi ottenuti per la realizzazione dell’attività, il pagamento del canone né il generico richiamo alle norme locali sulla rinnovabilità teorica.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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