Legittima la riduzione delle concessioni cantieristiche per la sicurezza portuale (TAR Sardegna n. 51 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime destinate alla cantieristica navale, l’Autorità di sistema portuale può destinare le aree retrostanti i bacini di alaggio e varo a viabilità, parcheggio e manovre in sicurezza, specificando il Piano Regolatore Portuale vigente e senza necessità di revoca espressa. La proroga regionale delle concessioni, fondata su disposizioni dettate per il settore turistico-diportistico, non radica alcun affidamento legittimo in capo al concessionario che eserciti attività cantieristica, estranea a tale categoria. L’anticipazione della scadenza del titolo concessorio costituisce atto di revoca implicita del rapporto, legittimo se sorretto da motivazione e istruttoria adeguate e da ragioni di interesse pubblico prevalenti. Le successive ordinanze di sgombero, in quanto meramente esecutive, non richiedono autonoma motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente esercita l’attività di assistenza e riparazione delle imbarcazioni nel porto di Arbatax, essendo subentrata in tre concessioni demaniali marittime in precedenza intestate a diverso operatore. Con tre atti del gennaio 2021 il competente servizio regionale aveva disposto la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033.

Estesa la propria competenza territoriale al porto, l’Autorità di sistema portuale avviò un procedimento di riallocazione degli spazi, prospettando la revoca di una concessione e la riduzione di un’altra di oltre 5.500 mq, senza indennizzo. Seguirono l’ordinanza congiunta dell’Autorità e della Capitaneria di porto del maggio 2023, che destinò le aree scoperte a parcheggio e manovre, la nota dell’agosto 2023 di anticipazione della scadenza al 31 dicembre 2023, l’ordinanza dell’aprile 2024 e i provvedimenti di sgombero del maggio 2024. La società impugnò tutti gli atti con due ricorsi, riuniti, estesi con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la successiva nota dell’agosto 2023 ha anticipato la scadenza delle concessioni e ne ha escluso il rinnovo, rendendo concreto l’interesse a una decisione di merito sull’ordinanza presupposta.

Nel merito, la censura di contraddittorietà tra la nuova destinazione delle aree e gli atti originari di rilascio non è accolta per due ragioni. Le proroghe regionali erano fondate su art. 1, comma 18, del d.l. 194/2009, art. 34-duodecies della legge n. 221/2012 e art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, disposizioni applicabili al settore turistico e diportistico, cui non appartiene la cantieristica navale: il presupposto erroneo esclude l’affidamento legittimo. Le ordinanze trovano inoltre autonoma giustificazione nelle segnalazioni di pericolo della Capitaneria, che imposero la separazione tra viabilità pubblica e movimentazione dei mezzi.

Il Tribunale esclude la violazione del Piano Regolatore Portuale: le ordinanze non ne modificano la destinazione d’uso ma ne specificano il contenuto in funzione della sicurezza, in coerenza con l’art. 5, comma 1-sexies, l. n. 84/1994, che consente strumenti transitori nelle more dell’adeguamento del piano. Insussistenti sono anche il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità, poiché l’Amministrazione aveva esperito la ricerca di un accordo procedimentale, rifiutato dalla concessionaria.

Quanto alla nota dell’agosto 2023, che anticipa la scadenza delle concessioni, il Collegio la qualifica come revoca implicita del rapporto concessorio, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 2433 del 2019 e Adunanza Plenaria n. 3 del 2020. La manifestazione di volontà è chiara e univoca, la motivazione è adeguata per relationem alle ordinanze presupposte e il contraddittorio è stato garantito mediante l’invito a controdedurre del luglio 2022. Irrilevanti restano i profili legati alla direttiva 2006/123/CE, mai richiamata a fondamento degli atti.

Le censure avverso l’ordinanza dell’aprile 2024 e i provvedimenti di sgombero sono respinte: una volta anticipata la scadenza dei titoli, l’Amministrazione può stabilire la nuova destinazione delle aree e ordinarne lo sgombero. La concessione relativa alla gru di alaggio era strumentale al cantiere, sicché la sua chiusura non è sproporzionata. I ricorsi sono integralmente respinti, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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