SCIA e salvaguardia delle attività preesistenti: rileva solo l’attività legittimamente svolta (Cons. Stato n. 6268 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La salvaguardia delle attività preesistenti disposta dalle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio opera esclusivamente a favore delle attività legittimamente svolte in precedenza, e non di quelle esercitate in assenza di alcun titolo amministrativo. Il diniego di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA avente natura edilizio-urbanistica costituisce atto a contenuto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margine discrezionale. In tale ambito il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non è assoluto: i chiarimenti resi in giudizio non valgono quale inammissibile integrazione postuma quando l’atto sia vincolato e l’amministrazione si limiti a dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale esercente commercio all’ingrosso di materiali da costruzione impugnava la nota con cui il Comune gli aveva imposto il divieto di prosecuzione dell’attività sui terreni di proprietà, oggetto di SCIA presentata poco prima. Il ricorrente deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e delle garanzie procedimentali.
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso e annullava l’atto, sul presupposto che l’attività costituisse prosecuzione di quella svolta da una precedente società fallita e fosse dunque salvaguardata dall’art. 32.13 delle N.T.A. del P.G.T. Il Comune proponeva appello, contestando la sussistenza del presupposto della preesistenza e l’esistenza di un titolo abilitativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la documentazione prodotta dall’appellato attiene a un’attività di trattamento di inerti, diversa da quella di commercio all’ingrosso dichiarata in SCIA. Irrilevante è l’acquisto, prima del fallimento, di un complesso di macchinari, non essendo comprovati né l’an né il luogo di utilizzo. Parimenti non decisivo è il contratto di affitto di terreni, privo di data certa e riferito a particelle diverse da quelle indicate nella SCIA.
La Corte valorizza inoltre la stessa dichiarazione resa dall’appellato nella modulistica, ove si indica l’inizio dell’attività e non la sua prosecuzione. L’argomento secondo cui tale formulazione dipenderebbe dal modello predisposto dall’amministrazione è inconferente: chi intenda segnalare una prosecuzione deve dichiararlo espressamente.
Il Collegio affronta poi il secondo profilo, non esaminato dal primo giudice. Il Comune aveva dedotto in giudizio l’assenza di titolo amministrativo per l’attività, con conseguente irrilevanza della stessa ai fini della salvaguardia. Il TAR aveva qualificato tale difesa come integrazione postuma della motivazione, ritenendola inammissibile.
Richiamando la giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. IV, n. 6620 del 23.07.2024, il Collegio osserva che il divieto di integrazione non è assoluto e non ricomprende gli atti di natura vincolata riconducibili all’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Poiché il diniego di SCIA ha natura edilizio-urbanistica e dipende dalla sola applicazione dell’art. 32.13 delle N.T.A., l’amministrazione poteva dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. La salvaguardia concerne, all’evidenza, solo le attività legittimamente svolte in precedenza.
L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è rigettato, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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