Annnullamento con effetti ripristinatori e interessi legali sugli incentivi (TAR Lazio n. 9740 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa al pagamento dei maggiori incentivi, riconosciuti in sede giurisdizionale a seguito dell’annullamento del provvedimento di diniego parziale, trova fondamento nell’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento, che ha efficacia ex tunc. Ne consegue che, ove il bene della vita consista in una somma di denaro, sorge un debito di valuta e il danno da ritardato pagamento è integralmente ristorato dagli interessi legali ex art. 1224, primo comma, cod. civ., decorrenti dalle singole scadenze in cui la somma avrebbe dovuto essere corrisposta. La domanda giudiziale di annullamento è equiparabile alla costituzione in mora. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 non trovano applicazione, non vertendosi in tema di transazioni commerciali, trattandosi di contratti accessivi a provvedimento, con contenuto predeterminato e sottratti alla libera contrattazione. Il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. richiede specifica allegazione e prova.
Il Fatto
La società ricorrente, incorporante di una società titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva richiesto l’accesso agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 per un impianto ad acqua fluente. Il Gestore dei Servizi Energetici aveva accolto solo parzialmente l’istanza, qualificando l’impianto come a bacino/serbatoio.
A seguito dell’annullamento di tale provvedimento da parte del TAR Lazio con sentenza n. 10904/2022, la società aveva agito per il risarcimento del danno, rivendicando il differenziale tra gli incentivi spettanti e quelli erogati, pari a € 539.078,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, rivalutazione e interessi compensativi. In corso di causa, il GSE aveva corrisposto la sorte capitale dei maggiori incentivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riqualificato la domanda ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., escludendo la natura risarcitoria della pretesa. La maggiorazione degli incentivi spetta, infatti, in forza dell’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento, trovando fondamento nel contenuto del provvedimento che il GSE avrebbe dovuto adottare. La relativa domanda è stata quindi dichiarata cessata, essendo stata la sorte capitale pagata in corso di causa.
Quanto alle somme ulteriori, il Collegio ha qualificato il credito come debito di valuta, non di valore, avente ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro. Il danno lamentato è pertanto un danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria, integralmente ristorato dagli interessi legali ex art. 1224, primo comma, cod. civ.
La Corte ha respinto l’eccezione del GSE circa l’assenza di costituzione in mora. La sentenza di annullamento ha efficacia ex tunc e la domanda giudiziale di annullamento è equivalente alla costituzione in mora, essendo l’unico strumento utile per rimuovere l’ostacolo rappresentato dal provvedimento negativo. Gli interessi decorrono dalle singole scadenze in cui il GSE avrebbe dovuto corrispondere gli incentivi, se li avesse riconosciuti sin dall’origine.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha disposto un procedimento di determinazione ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con onere del GSE di trasmettere i calcoli entro sessanta giorni, fatta salva la possibilità della ricorrente di contestarli e di richiedere la determinazione giudiziale della somma dovuta.
È stata invece esclusa l’applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002: richiamando Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 2592, la Corte ha escluso che le convenzioni di incentivazione possano qualificarsi come transazioni commerciali, trattandosi di contratti accessivi a provvedimento, il cui contenuto è predeterminato e che non sono riducibili a meri negozi di acquisizione di beni o servizi. Il ricorrente, non avendo allegato né provato il maggior danno, ha visto respinta la relativa domanda ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ.
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Nota della Redazione
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