Revoca delle agevolazioni oltre il termine ragionevole: illegittimo il recupero (TAR Campania n. 4586 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento volto a verificare la clausola di provvisorietà di un contributo pubblico concesso ed erogato in via provvisoria deve concludersi entro un termine ragionevole, non essendo consentito all’amministrazione di procrastinarlo sine die. Il superamento di tale limite non dà luogo a mere conseguenze risarcitorie, ma incide sulla stessa possibilità di esercizio del potere e determina l’annullamento del provvedimento di revoca e della conseguente nota di recupero. Nei procedimenti afflittivi in senso ampio, privi di specifica finalità sanzionatoria, il parametro della ragionevole durata coincide con il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo. Resta ferma la salvezza dell’ipotesi in cui all’indebita percezione corrisponda la commissione di un reato.
Il Fatto
Una società otteneva nel 2002, con decreto ministeriale, la concessione in via provvisoria di un contributo in conto capitale per un progetto imprenditoriale, per un importo complessivo di € 116.442,00, di cui veniva erogata la prima quota di € 58.221,00. Nel febbraio 2007 la banca concessionaria, incaricata dell’istruttoria, trasmetteva al Ministero una relazione finale di spesa con esito negativo. Solo nell’ottobre 2017 l’amministrazione avviava il procedimento di revoca, conclusosi nell’aprile 2024 con il decreto direttoriale che disponeva la revoca delle agevolazioni e il recupero della somma già erogata.
La società impugnava il decreto, la nota di recupero della banca e la relazione finale del 2007, chiedendo altresì il riconoscimento del diritto alla seconda quota non erogata. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza collegiale n. 1596 del 5 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive l’oggetto della cognizione ai soli atti dotati di autonoma attitudine lesiva, individuandoli nel decreto direttoriale di revoca e nella nota di recupero. Dichiara invece inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa della relazione finale di spesa e della nota di trasmissione, quali atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività.
Nel merito, la censura centrale investe la lesione del principio di ragionevole durata del procedimento: tra la concessione provvisoria e la revoca erano trascorsi circa ventidue anni, e quasi diciotto dalla relazione della banca. Il Collegio ritiene la doglianza fondata. La circostanza che i rilievi della banca fossero stati perfezionati nel 2007 non allevia ma aggrava la posizione dell’amministrazione, che in presenza di una istruttoria ormai completa non ha dato corso alla decisione finale, facendo trascorrere oltre diciassette anni.
Il TAR richiama e fa propria la massima espressa dalla Sezione in una controversia sovrapponibile, secondo cui la clausola di provvisorietà equivale a una condizione risolutiva e non può essere utilizzata per procrastinare sine die il potere di controllo, in contrasto con i principi di buona fede, economicità, efficacia e trasparenza di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990. La clausola illegittima va sostituita di diritto con quella conforme a legge, senza travolgere l’intero provvedimento concessorio.
Quanto al parametro temporale, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 21-quinquies e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché del termine generale dei trenta giorni, poiché il superamento del termine finale non incide di per sé sulla legittimità dell’atto tardivo. Per i procedimenti afflittivi in senso ampio individua il limite nel termine decennale desumibile dagli artt. 2033 e 2953 cod. civ., richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla certezza giuridica della posizione dell’incolpato.
Poiché il decreto di revoca è sopraggiunto ben oltre il termine decennale dalla concessione provvisoria, esso viene annullato, con effetto derivato sulla nota di recupero. L’annullamento consolida gli effetti del decreto concessorio originario, con conseguente spettanza della seconda quota di € 58.221,00. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.