Concessioni demaniali marittime e ius superveniens eurounitario escludono affidamento al rinnovo (TAR Toscana n. 1945 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto che deriva dal rilascio o dal rinnovo di una concessione demaniale marittima è rapporto di durata: la sopravvenienza normativa, alla quale è equiparabile la sentenza della Corte di Giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale, incide sulle situazioni giuridiche durevoli per la parte non coperta da giudicato, cioè per la parte del rapporto che si svolge successivamente allo ius superveniens. Le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate dopo tale data rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE al momento del rinnovo, essendo irrilevante la data del rilascio originario. Il cosiddetto diritto di insistenza non tutela l’affidamento del concessionario, perché la prassi nazionale contraria al diritto eurounitario non può ingenerare un legittimo affidamento meritevole di protezione. Il concessionario non vanta alcun interesse alla caducazione delle proroghe legislative, che non comprimono ma attribuiscono un titolo di disponibilità del bene demaniale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare su area demaniale marittima nel comune di Pietrasanta, in forza di una concessione rilasciata nel 2005, succeduta a precedenti titoli. Il rapporto era stato esteso fino al 2033; poi il Comune, applicando la legge n. 118/2022, aveva riattualizzato la scadenza al 31 dicembre 2023.
La società ha impugnato la delibera di Giunta e le determine dirigenziali di differimento dei termini, chiedendo l’accertamento della natura pluriennale e indefinita del rapporto e la condanna al rilascio di titoli rinnovabili senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnativa agli atti che avevano differito la scadenza al 30 settembre 2027 e avviato le gare, riproponendo le domande di accertamento e condanna e sollevando plurime questioni di illegittimità costituzionale ed eurounitaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge la richiesta di sospensione impropria del giudizio legata al rinvio pregiudiziale disposto dal G.d.P. di Rimini, perché i quesiti ivi posti sono in parte specifici del giudizio a quo e in parte ripropongono questioni già decise dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza del 4 giugno 2025 nella causa C-464/24. Accoglie invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio, essendo le funzioni delegate agli enti locali, e ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del Comune, risultando i motivi infondati nel merito.
Il primo motivo è manifestamente infondato: la ricorrente ha potuto contestare pienamente la legge-provvedimento attraverso l’impugnazione degli atti applicativi comunali, senza che alcuna manifestazione di potere autoritativo sia stata sottratta al sindacato giurisdizionale.
Il nucleo argomentativo riguarda gli altri motivi, costruiti sul presupposto che il rapporto, sorto prima della direttiva 2006/123/CE e della sentenza Telaustria Verlags del 7 dicembre 2000, sarebbe a durata illimitata in forza del diritto di insistenza. Il Tribunale confuta la premessa richiamando l’ordinanza C-464/24, secondo cui le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate dopo tale data rientrano nella direttiva al momento del rinnovo. Richiama poi il Consiglio di Stato, Sez. VII n. 4014 del 9 maggio 2025, sul rapporto di durata e sull’effetto utile, e la sentenza C-598/22 dell’11 luglio 2024, secondo cui il rinnovo è successione di due titoli e non perpetuazione del primo.
Il diritto di insistenza non è strumento di tutela dell’affidamento: costituisce restrizione della libertà di stabilimento e una prassi statale contraria al diritto eurounitario non può fondare alcun affidamento. Nella specie, la concessione del 2005 è successiva alla sentenza Telaustria e prevede espressamente l’ipotesi del mancato rinnovo al sesto anno, con sgombero senza indennizzo; la ricorrente ha inoltre accettato le proroghe legislative succedutesi dal 2011. Manca dunque il presupposto delle tesi attoree e difetta l’interesse alla caducazione di proroghe che hanno attribuito, non sottratto, un titolo di godimento.
Quanto ai richiami alla sentenza C-235/17 e alla tutela del frutto del lavoro, il Tribunale li ritiene non pertinenti: il regime dei beni demaniali è improntato al principio di inalienabilità e la durata limitata è insita nella natura del titolo. La sentenza C-598/22 esclude poi che l’art. 49 cod. nav. e l’acquisizione gratuita delle opere non amovibili violino il diritto eurounitario, trattandosi di esito negoziabile in sede convenzionale: da ciò l’manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.