Avvalimento parziale cumulativo e requisito esperienziale nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1944 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per il rilascio di concessioni demaniali marittime è ammesso l’avvalimento parziale cumulativo, con cui il concorrente utilizza i requisiti dell’ausiliaria per integrare quelli autonomamente posseduti, senza necessità di specificazione in sede di offerta quando il bando non la richieda. La sommatoria delle esperienze maturate da imprese diverse, anche in periodi parzialmente coincidenti, realizza la ratio dell’istituto, diretta alla massima apertura delle gare alla concorrenza. Il requisito di capacità tecnica consistente nell’aver gestito l’attività per almeno dieci anni è soddisfatto dalla prestazione del servizio in favore della nautica da diporto, a prescindere dalla tipologia della struttura ospitante. L’art. 104, quarto comma, d.lgs. n. 36/2023 limita l’obbligo dichiarativo dell’ausiliaria sui requisiti speciali ai soli appalti di servizi e forniture, non alle concessioni demaniali.
Il Fatto
Il Comune di Rio ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima ventennale relativa a uno specchio acqueo da destinare alla portualità turistica e alla nautica da diporto, da aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i requisiti speciali il bando richiedeva un’adeguata capacità economico-finanziaria e un’adeguata capacità tecnico-professionale, consistente nell’aver esercitato per almeno dieci anni, anche non continuativi, l’attività oggetto di concessione.
Alla gara hanno partecipato il RTI ricorrente, composto da una società mandataria e dal circolo nautico concessionario uscente, e la società poi aggiudicataria, che per il requisito esperienziale si è avvalsa di un’ausiliaria e, indirettamente, di un’azienda concessa in affitto di ramo. La procedura è stata aggiudicata a quest’ultima. Il RTI ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti connessi con cinque motivi, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della concessione e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per asserita acquiescenza: la mancata approvazione, da parte dell’assemblea del circolo mandante, della mozione per il ricorso può essere letta come assenza di volontà di adire il giudice, ma non come rinuncia all’attività oggetto di concessione e dunque come acquiescenza totale.
Nel merito, quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che il passaggio dall’avvalimento totale a quello parziale integri una modifica dell’offerta. L’aggiudicataria aveva dichiarato di avvalersi dell’ausiliaria senza ulteriori specificazioni, non richieste dal bando; la precisazione resa in sede di verifica dei requisiti si limita a chiarire il senso della dichiarazione. È pacifica la possibilità dell’avvalimento parziale cumulativo, entrambe le tipologie essendo compatibili con l’art. 104 d.lgs. n. 36/2023.
Quanto alla sommatoria delle esperienze, il Collegio ritiene che le attività dell’aggiudicataria e dell’ausiliaria, sommate, coprano da sole il periodo decennale richiesto, senza necessità di aggiungere quella dell’azienda in affitto. La tesi della illegittima sovrapposizione temporale non è condivisa: contrasta con la ratio dell’avvalimento, introdotto in attuazione di prescrizioni dell’Unione europea e diretto ad ampliare la concorrenza. L’istituto realizza proprio la sommatoria di esperienze maturate da soggetti diversi, irrilevante essendo la coincidenza dei periodi.
Il secondo motivo è infondato: il possesso dei requisiti generali e speciali è dichiarato dall’ausiliaria nel contratto di avvalimento e attestato dal Comune in sede di aggiudicazione. L’ausiliaria ha messo a disposizione solo il requisito tecnico, non quello economico-finanziario, già posseduto autonomamente dall’aggiudicataria. L’art. 104, quarto comma, d.lgs. n. 36/2023 limita l’obbligo dichiarativo ai soli appalti di servizi e forniture.
Il terzo motivo è assorbito, non essendo necessaria l’esperienza dell’azienda in affitto per integrare il requisito decennale; il suo accoglimento avrebbe comportato non l’aggiudicazione alla ricorrente, ma la riapertura della procedura per la sostituzione dell’ausiliaria ai sensi dell’art. 104, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Il quarto motivo è infondato: rileva solo che l’attività sia prestata a servizio della nautica da diporto, a prescindere dalla struttura. Il quinto motivo è infine respinto, perché le Linee Guida regionali invocate escludono espressamente dal proprio ambito i porti e gli approdi turistici. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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