Frazionamento AFV e revoca del consenso: potestà regionale vincolata (TAR Toscana n. 809 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di frazionamento di un’azienda faunistico-venatoria attivato su istanza dei proprietari che revocano il consenso alla destinazione venatoria dei fondi, la Regione esercita un potere vincolato, circoscritto alla verifica della completezza formale della documentazione e del rispetto, per entrambe le aziende risultanti, dei valori faunistici minimi fissati dalla normativa regolamentare. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, per la dequotazione dei vizi formali ex art. 21-octies legge n. 241/1990, e quando lo scopo della partecipazione è comunque raggiunto per l’intervenuta conoscenza dell’istanza. La disposizione che consente il frazionamento delle aziende già costituite non introduce un vincolo sine die alla destinazione dei terreni e non comprime il diritto di proprietà. I pregiudizi allegati dal gestore uscente, se non dimostrati, non fondano l’illegittimità del provvedimento regionale.

Il Fatto

La ricorrente è un’azienda faunistico-venatoria costituita nel 1968 e autorizzata dalla Provincia di Grosseto per un’estensione di circa 912 ettari. Dal 1° gennaio 2016 la Regione Toscana è subentrata alle Province nelle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna. Una comunanza agraria inclusa nell’originaria azienda ha chiesto, ai sensi dell’art. 63, comma 3, legge reg. Toscana n. 3/1994, il frazionamento con istituzione di una nuova azienda di circa 430 ettari.

Con decreto dirigenziale la Regione ha autorizzato la scissione in due autorizzazioni distinte, di circa 482 e 430 ettari. La ricorrente ha impugnato l’atto deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’errata applicazione della disciplina delle aziende faunistico-venatorie, con difetto di istruttoria e di motivazione. La Regione e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di potere rappresentativo e, nel merito, chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, attesa la manifesta infondatezza del ricorso. Sul primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio, il TAR richiama l’orientamento secondo cui il vizio procedimentale non travolge l’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere differente, in applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990 (Cons. Stato Sez. II n. 6220 del 2020). La soluzione risponde ai principi di economia dei mezzi e proporzionalità e limita l’annullamento ai casi di effettiva perdita di materiale istruttorio (TAR Lombardia n. 100 del 2020).

Il Tribunale aggiunge che la ricorrente era comunque a conoscenza della volontà della comunanza di richiedere il frazionamento, cosicché lo scopo della partecipazione risultava già raggiunto (Cons. Stato Sez. IV n. 4925 del 2012; TAR Puglia n. 1079 del 2018).

Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 63, comma 3, legge reg. n. 3/1994 esclude l’applicazione delle distanze per le aziende già costituite e consente la loro divisione in più autorizzazioni, permettendo la modulazione degli istituti faunistici in attesa del piano regionale. L’art. 7-bis della stessa legge introduce una mera disposizione transitoria, non interpretabile come imposizione di un vincolo sine die lesivo del diritto di proprietà.

Il TAR osserva che l’istanza di frazionamento presuppone la revoca del consenso dei proprietari ed è intervenuta dopo la scadenza dell’autorizzazione. Le eventuali violazioni dello statuto del consorzio rilevano solo sul piano dei rapporti civilistici e non incidono sulla revoca, di fronte alla quale la Regione esercita un potere vincolato di verifica formale e dei valori faunistici minimi per entrambe le aziende.

Quanto ai pregiudizi da doppia pressione venatoria, il Tribunale li ritiene indimostrati; rileva anzi che già nel 2017 sussisteva una gestione separata della caccia e che l’art. 20 legge reg. n. 3/1994 fissa la superficie minima di 400 ettari accorpati. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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