Concessioni demaniali marittime, proroga automatica e preclusioni da mancata impugnazione (Cons. Stato n. 8218 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico-ricreative, segnatamente quella fino al 31 dicembre 2033 prevista dall’art. 1, commi 682 e segg., della l. n. 145/2018, contrastano con il diritto eurounitario e in particolare con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, applicabile in modo diretto, immediato ed incondizionato, con il corollario dell’immediata disapplicazione delle disposizioni interne che le hanno previste. Il privato che invoca la proroga deve essere titolare di una concessione demaniale marittima in essere alla data del 1° dicembre 2019: la concessione per occupazione di suolo pubblico non è fungibile e non consente alcuna commistione tra demanio comunale e demanio marittimo. La mancata impugnazione del provvedimento che dichiara l’estinzione della concessione e del diniego di riattivazione consolida tali atti e preclude la pretesa reviviscenza del titolo. L’eventuale affidamento ingenerato dalla condotta contraddittoria della P.A. può fondare, semmai, pretese risarcitorie, non la prosecuzione di un’occupazione priva di titolo.
Il Fatto
Due concessionari operavano in area di Marina Piccola di Sorrento, in forza di concessioni demaniali marittime, per mantenervi un chiosco destinato ad attività economiche. Il Comune di Sorrento, ritenendo le aree appartenenti al proprio demanio e non a quello marittimo, ne aveva disposto la revoca per estinzione e aveva rilasciato ai privati concessioni per occupazione di spazi e aree pubbliche.
A seguito di nuovi accertamenti, il Comune aveva poi dichiarato estinte anche le concessioni OSAP e aveva ingiunto lo sgombero delle aree. In corso di causa il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. confermava la natura demaniale marittima delle superfici. Il TAR Campania, con la sentenza n. 2996/2025, respingeva i ricorsi riuniti; i privati proponevano appello, chiedendo la riforma e la reviviscenza dei titoli originari.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. e li respinge entrambi. Muovendo dal criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali di inammissibilità, stante la complessiva infondatezza nel merito.
Il primo passaggio argomentativo riguarda la proroga automatica. La richiesta di estensione della durata della concessione al 2033 presupponeva la titolarità di una concessione demaniale marittima in essere al 1° dicembre 2019. Sul punto la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e la giurisprudenza successiva (Sez. VII n. 4479/2024, n. 4480/2024 e n. 4481/2024): le proroghe ex lege sono contrarie all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, direttamente applicabile, e vanno disapplicate. Ne segue l’infondatezza della pretesa di parificazione con gli altri concessionari.
Il Collegio esclude poi che le sopravvenienze normative, da ultimo la scadenza del 30 settembre 2027 introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 131/2024, convertito con l. n. 166/2024, possano giovare agli appellanti. È dirimente la mancata impugnazione del provvedimento che aveva dichiarato l’estinzione della concessione e del diniego di riattivazione, rimasti inoppugnati: gli atti si sono consolidati e non possono essere disapplicati in questa sede (Sez. VI n. 4934/2025 e n. 6514/2025).
Quanto alla concessione OSAP, la Corte ribadisce il divieto di commistione con la concessione demaniale marittima: la sospensione della declaratoria di estinzione fa rivivere l’efficacia del titolo, ma non ne altera la scadenza naturale, fissata al 31 dicembre 2019.
L’affidamento invocato dagli appellanti non è idoneo a fondare la permanenza sull’area: esso potrebbe al più sorreggere pretese risarcitorie, peraltro da confrontare con l’inerzia nella proposizione dei rimedi, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Adunanza Plenaria n. 3/2011). Parimenti irrilevante è il contrasto con le pronunce cautelari di primo grado, aventi natura interinale. Le spese dei giudizi riuniti sono compensate.
Nota della Redazione
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