Abuso su suolo pubblico e ordine di demolizione ex art. 35 d.P.R. (TAR Marche n. 1134 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto realizzato in assenza di permesso di costruire su suolo pubblico costituisce misura vincolata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica motivazione sulla sussistenza di un concreto interesse pubblico alla rimozione, neppure quando la repressione intervenga a distanza di anni dall’esecuzione dell’opera. La disciplina speciale dell’art. 35 non consente all’amministrazione alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, né la valutazione di misure alternative alla demolizione. La nozione di responsabile dell’abuso comprende non soltanto chi ha materialmente eseguito l’opera, ma anche chi ne ha l’attuale disponibilità materiale e la utilizza traendone beneficio. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.

Il Fatto

Il ricorrente esercita da tempo attività commerciale di vendita di piante e fiori in località San Biagio, nel territorio del Comune di Osimo, in forza della volturazione di un’autorizzazione amministrativa per il commercio in sede fissa risalente al 1988. A seguito di un sopralluogo della Polizia locale, il Comune ha accertato la presenza, su un’area comunale adibita a parcheggio, di un casottino in cemento di modeste dimensioni, privo di titolo edilizio e di denuncia dei lavori strutturali per le costruzioni in zona sismica.

L’amministrazione ha quindi diffidato il ricorrente, individuato come responsabile, a rimuovere l’opera e, accertata l’inottemperanza, ha adottato l’ordinanza di demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti deducendo la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico, dolendosi inoltre di non essere il committente delle opere, già presenti al momento del suo subentro nell’attività.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibili le censure introdotte con la memoria ex art. 73 c.p.a. e non notificate a controparte, perché comportano un ampliamento del thema decidendum e sono state irritualmente introdotte in giudizio.

Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice rileva che il ricorrente non contesta il carattere abusivo del manufatto né la sua realizzazione su area pubblica, ma lamenta soltanto la violazione delle garanzie partecipative e l’assenza di una valutazione dell’interesse pubblico prevalente.

La questione è risolta attraverso l’applicazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, che disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire su suoli del demanio o del patrimonio di enti pubblici. La norma prevede una diffida non rinnovabile seguita dall’ordine di demolizione e ripristino, eseguito a cura del Comune e a spese del responsabile. Il Collegio sottolinea che tale disposizione non prevede la comunicazione di avvio del procedimento in nessuna delle due fasi, non esige una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla rimozione, neppure a distanza di anni, e non richiede la comparazione degli interessi contrapposti né la valutazione di sanzioni alternative. Si tratta di una disciplina speciale, peculiare e diversa rispetto a quella ordinaria dell’art. 31 del medesimo Testo Unico, che non lascia all’amministrazione alcuno spazio di valutazione discrezionale.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui il mero fatto che l’abuso sia stato commesso su suolo comunale o demaniale giustifica l’irrogazione della misura vincolata, non essendo necessario accertare l’epoca di realizzazione dell’opera e non sussistendo alcuna possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione di un illecito permanente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 190 del 2023, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 85 del 2019).

Quanto all’individuazione del destinatario, la nozione di responsabile dell’abuso ricomprende non solo chi ha posto in essere la condotta, ma anche chi ha l’attuale disponibilità materiale del bene o lo utilizza traendone beneficio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3345 del 2022; TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 363 del 2026). Non assume quindi rilievo ostativo la circostanza che il ricorrente non sia il materiale esecutore del manufatto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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