Concessioni demaniali marittime: proroga tecnica fino alla stipula del nuovo rapporto (TAR Puglia n. 1213 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, disciplinata dall’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 nel testo modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, opera nei confronti di tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della novella, comprese quelle già oggetto di proroga o rinnovo, e si estende fino alla stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio, con il solo limite massimo del 30 settembre 2027. L’amministrazione comunale non può comprimere tale termine riconoscendo al concessionario uscente una proroga fino a una data anteriore. La disciplina non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, perché non ritarda lo svolgimento delle procedure di gara, ma regola i rapporti concessori nelle more delle stesse e si coordina con l’obbligo di avvio delle procedure competitive. L’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022 legittima l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione del nuovo atto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative nel territorio del Comune di Ginosa, impugna gli atti con cui l’amministrazione ha avviato la procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione di nuove concessioni. Contesta, da un lato, il mancato recepimento della proroga introdotta dal d.l. n. 131/2024 e, dall’altro, plurimi profili di illegittimità della procedura.

Nel corso del giudizio il Comune adotta la determina di aggiudicazione n. 733 del 28.03.2025, con cui individua gli aggiudicatari, tra cui la stessa ricorrente, e dispone la proroga delle concessioni in essere fino al 15 settembre 2025. La ricorrente propone motivi aggiunti avverso tale previsione e, all’udienza del 25 giugno 2025, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per la parte relativa all’aggiudicazione, mantenendo le censure sulla durata residua della concessione e sull’inclusione di un’area di sua proprietà tra quelle potenzialmente concedibili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. L’eccezione di violazione del giudicato è infondata: la sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024 ha imposto l’avvio delle gare, ma non ha predeterminato le modalità attuative, cosicché l’attività amministrativa successiva resta sindacabile. Nemmeno sussiste l’onere di impugnazione immediata degli atti presupposti, trattandosi di atti di indirizzo privi di attitudine lesiva. È invece infondata l’eccezione di mancata notifica all’AGCM, che non è amministrazione resistente né controinteressata in senso formale.

Quanto al merito, il Tribunale dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure relative all’aggiudicazione e l’inammissibilità della doglianza sull’inclusione dell’area privata, non essendo la stessa stata effettivamente posta a gara.

Il nucleo della decisione riguarda la durata della concessione. Il Collegio osserva che l’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, come novellato, si applica anche alle concessioni già prorogate: la ricorrente era titolare di un rapporto in corso di validità per effetto della proroga tecnica disposta dal Comune, perciò la nuova disciplina le è applicabile. Il termine del 30 settembre 2027 opera come limite massimo, potendo le concessioni cessare prima se le gare si concludono anticipatamente.

Il Tribunale si discosta dall’orientamento che disapplica la normativa per contrasto con il diritto dell’Unione. La proroga è qualificabile come tecnica, funzionale allo svolgimento delle gare; la sua disapplicazione impedirebbe l’esercizio delle concessioni senza alcun vantaggio per la concorrenza. Anche l’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022 è compatibile, limitandosi a regolare la fase antecedente l’ingresso del nuovo concessionario.

Ne consegue l’accoglimento parziale: gli atti sono annullati nella parte in cui prevedono la proroga fino al 15 settembre 2025 invece che fino alla stipula dell’atto regolante il nuovo rapporto concessorio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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