Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 15109 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere non deve sussistere soltanto al momento della proposizione dell’impugnativa, ma permanere sino al passaggio in decisione della controversia. Nel giudizio avverso il diniego di trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, la sopravvenuta cessazione delle esigenze di assistenza per decesso del familiare disabile e l’assegnazione della sede richiesta determinano improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La prosecuzione del giudizio non arreca alcuna utilità concreta al ricorrente. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità e compensa le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha presentato in data 19 ottobre 2022 istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, integrata il 9 febbraio 2023, per prestare assistenza alla madre gravemente malata. L’Amministrazione ha respinto la richiesta con determinazione del 21 aprile 2023, notificata il 27 aprile 2023.
Il militare ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 32 Cost., nonché eccesso di potere per motivazione apparente e carenza di istruttoria, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza dell’11 settembre 2023.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato una relazione con cui ha rappresentato il venir meno delle esigenze assistenziali a seguito del decesso del familiare affetto da handicap in situazione di gravità, richiamando l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente, il 13 maggio 2026, è stato trasferito su sua istanza presso la sede da ultimo richiesta, corrispondente al luogo di residenza.
Su queste premesse l’Amministrazione ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento di trasferimento pienamente satisfattivo dell’interesse del militare.
Il Collegio ha accolto tale prospettazione. Ha dato atto che l’interessato ha ottenuto l’assegnazione presso la sede richiesta e che sono venute meno le esigenze di assistenza oggetto dell’atto introduttivo. Ne ha tratto il sopravvenuto difetto di interesse e la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non potendo la prosecuzione della controversia arrecare alcuna utilità al ricorrente.
Il Tribunale ha valorizzato il dato processuale dell’assenza, in vista dell’udienza di merito, di alcuna memoria del ricorrente volta a dimostrare l’esistenza di un interesse ulteriore. Ha quindi enunciato il principio per cui l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, dovendo le condizioni dell’azione permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio sono state compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito della stessa. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Reg. (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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