Concessioni di parcheggio: canone a rialzo e tariffe nella discrezionalità dell’ente (Cons. Stato n. 7350 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di concessioni di servizi pubblici locali non a rete, la previsione di un canone posto a base di gara soggetto a rialzo non contrasta con la disciplina dei contratti pubblici, che rimette all’ente concedente la scelta dei criteri di aggiudicazione senza imporre che il confronto economico si svolga mediante ribasso. La determinazione delle tariffe applicate all’utenza rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’equilibrio economico-finanziario della concessione con gli obiettivi sociali e di contenimento dei costi a carico della collettività. Il principio del risultato va letto in stretto collegamento con il principio di legalità e con la norma attributiva del potere, sicché non identifica nel solo contenimento delle tariffe l’esito dovuto della gara. Nel processo amministrativo la consulenza tecnica e la verificazione non surrogano l’onere di allegazione e di prova gravante sul ricorrente, né possono avere finalità meramente esplorative. La sentenza in forma semplificata è prescritta in via generalizzata nel rito appalti dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., e il richiamo all’art. 74 cod. proc. amm. attiene alle sole modalità redazionali.
Il Fatto
La controversia riguarda l’affidamento in concessione della gestione di un’autorimessa pubblica sotterranea di proprietà provinciale. La società appellante era concessionaria uscente in forza di una convenzione che prevedeva una durata pluriennale con facoltà di rinnovo. Dopo che l’amministrazione aveva escluso il rinnovo, ritenendolo incompatibile con la normativa europea, e dopo il contenzioso che aveva confermato tale scelta, la Provincia ha indetto una nuova gara.
La lex specialis prevedeva una durata triennale non rinnovabile, un canone minimo a base di gara soggetto a rialzo e un regime tariffario con margine di autonomia del concessionario, entro il limite del 10 per cento rispetto alla media dei parcheggi pubblici limitrofi. La società ha impugnato bando, atti e aggiudicazione davanti al giudice di primo grado, che ha respinto il ricorso. Propone appello deducendo, tra l’altro, la pendenza del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e l’illegittimità del canone e del regime tariffario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il motivo pregiudiziale sulla forma della sentenza. L’art. 74 cod. proc. amm. non esaurisce le ipotesi di decisione semplificata: il primo periodo individua alcuni casi, il secondo descrive le modalità redazionali, che non comprimono il diritto di difesa. Nel rito appalti l’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. prescrive in via generalizzata la sentenza in forma semplificata quando il giudizio non si definisca in esito all’udienza camerale. Il richiamo all’art. 74 va inteso come riferimento alle sole caratteristiche redazionali.
Quanto alla scelta di non prorogare la precedente concessione, la Corte rileva che la sentenza che l’ha confermata è esecutiva, come lo sono i provvedimenti di diniego del rinnovo. La scelta non può essere rimessa in discussione in questo giudizio, e l’indizione della gara costituisce diretta applicazione dei principi di evidenza pubblica. Gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione restano estranei all’odierno thema decidendum.
Sul canone, la Corte esclude il contrasto con l’art. 185 del d.lgs. n. 36/2023: l’ente determina i criteri di aggiudicazione purché oggettivi e connessi all’oggetto, senza che il confronto economico debba necessariamente svolgersi mediante ribasso. Il rialzo risponde al bilanciamento tra esigenze finanziarie e limiti tariffari ed è oggi contemplato anche dall’art. 70, comma 4, lett. f), del medesimo decreto.
Quanto alle tariffe, l’art. 26 del d.lgs. n. 201/2022 rimette la determinazione all’ampia discrezionalità dell’ente, che deve assicurare l’equilibrio economico-finanziario e perseguire recuperi di efficienza. Le linee guida MIMIT non fissano tariffe al pubblico. Il principio del risultato non può essere un risultato “quale che sia”: va ancorato alla legalità e alla norma attributiva del potere, che non individua nella riduzione dei costi per l’utenza l’unico esito da perseguire. La delibera n. 473/2024 non si applica ai parcheggi affidati in concessione, ma a quelli gestiti in via diretta.
Sul piano economico-finanziario dell’aggiudicataria, le censure sono generiche. Il processo è retto dal principio dispositivo, temperato dal metodo acquisitivo; la CTU e la verificazione non surrogano l’onere probatorio né assumono finalità esplorative. Il ricorrente, a conoscenza della documentazione, avrebbe dovuto articolare contestazioni tecnico-economiche specifiche. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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