Gravità sopravvenuta della malattia e forza maggiore nel termine di presentazione allo (TAR Liguria n. 18 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di otto giorni dall’ingresso previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione del lavoratore extracomunitario allo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno è assistito dalla clausola di salvezza delle cause di forza maggiore. Integra forza maggiore la malattia diagnosticata prima della partenza e risultata poi più grave del previsto, quando il lavoratore si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di rispettare il termine. La revoca del nulla osta che ritenga inidonea tale giustificazione è illegittima per difetto di motivazione sul punto. Il giudice amministrativo valuta la plausibilità della causa giustificativa sulla base degli atti depositati, delle condizioni personali del ricorrente e del comportamento tenuto.

Il Fatto

Il datore di lavoro ha presentato istanza di assunzione di un lavoratore extracomunitario nell’ambito delle quote fissate dal Decreto flussi per l’anno 2022. Ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato, il lavoratore è entrato in Italia e si è presentato allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura oltre gli otto giorni stabiliti dalla disciplina sull’immigrazione.

Il lavoratore ha prodotto un certificato di un medico del Paese d’origine che, poco prima della partenza, aveva diagnosticato una patologia influenzale prescrivendo farmaci e riposo. La Prefettura ha ritenuto il certificato non idoneo e ha disposto la revoca del nulla osta. Il datore di lavoro e il lavoratore hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, deducendo violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nullità per omessa notificazione al lavoratore e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sul primo motivo. La norma di riferimento impone al lavoratore extracomunitario di recarsi allo Sportello unico entro otto giorni dall’ingresso, a pena di revoca del nulla osta, ma fa salva la dimostrazione di cause di forza maggiore. Il thema decidendum si concentra quindi sulla qualificazione della malattia addotta dal ricorrente.

Il Tribunale ricostruisce la sequenza fattuale: la sindrome influenzale si è manifestata poche ore prima della partenza, è stata certificata da un medico locale con prescrizione di cura farmacologica e riposo, e una volta giunto in Italia il lavoratore ha sofferto di una patologia “alquanto più grave di quella diagnosticata”. Il ritardo nella presentazione allo Sportello unico deriva da tale perdurante malattia.

Su questa base il Collegio ritiene plausibile che l’inadempimento del termine sia dipeso da forza maggiore, costituita dalla malattia diagnosticata ab origine e poi aggravata. La valutazione si fonda sugli atti depositati, sulle condizioni personali del ricorrente — che non risulta soggetto pericoloso — e sul comportamento tenuto.

Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere ritenuto inidonea la giustificazione offerta. L’accoglimento del primo motivo determina l’annullamento dell’atto e il conseguimento del bene della vita, con assorbimento degli ulteriori mezzi per ragioni di economia processuale. Le spese sono compensate in ragione della singolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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