Diploma ITS Academy non equipollente al titolo richiesto dal bando di concorso (TAR Sicilia n. 3759 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS Academy, corrispondente al V livello EQF, non è equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, che costituisce titolo propedeutico e di livello inferiore. L’equipollenza tra titoli di studio non può essere desunta dal possesso dell’Europass Diploma Supplement né da normative europee di raccomandazione, richiedendo una specifica previsione normativa o una clausola della lex specialis di gara. La decadenza dall’impiego ex art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3/1957 costituisce espressione di potestà pubblicistica e resta attratta alla giurisdizione amministrativa, ancorché incida sul rapporto di lavoro. La pretesa restitutoria degli emolumenti corrisposti, ove solo preannunciata, non è attuale e rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso indetto per il reclutamento di assistenti informatici, risultava vincitrice e sottoscriveva un contratto a tempo determinato con decorrenza dall’11 dicembre 2023. A seguito di controlli a campione, l’Amministrazione contestava la dichiarazione sostitutiva resa in ordine al titolo di studio e adottava il decreto con cui decretava la decadenza dall’impiego e la nullità del contratto, preannunciando il recupero delle somme percepite.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo di aver dichiarato il diploma conseguito presso un Istituto Tecnico e di aver trasmesso, su richiesta, il diploma di Tecnico Superiore di V livello EQF, titolo a suo avviso idoneo e superiore a quello richiesto. Le Amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva del Ministero e, nel merito, la non equipollenza del titolo posseduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2399 del 20 aprile 2018. La decadenza dall’impiego ex art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3/1957 è tipica espressione di una potestà pubblicistica riconosciuta a fronte di condotte decettive sulla documentazione di gara, esclusa dal processo di privatizzazione del pubblico impiego. L’incidenza sul rapporto costituisce effetto necessitato del provvedimento e non causa del contendere, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Il Tribunale ritiene inoltre di dover precisare che il potere autoritativo di decadenza sopravvive, o in parte coincide, con il potere di licenziamento ex art. 55-quater, primo comma, lettera d), del d.lgs. n. 165/2001, le due fattispecie risultando sostanzialmente equivalenti. Viene poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, non essendo stati impugnati atti di tale Amministrazione, mentre parte necessaria è il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la natura del diploma ITS Academy: titolo post-secondario, conseguibile solo dopo il diploma di scuola superiore, di V livello EQF, non equivalente a una laurea triennale (VI livello EQF). Il diploma di scuola secondaria di secondo grado è invece titolo di IV livello EQF, necessario per accedere ai percorsi post-diploma. Ne deriva che il titolo ITS è propedeutico e non sovrapponibile a quello secondario, e ad esso si accede indipendentemente dal diploma superiore posseduto.
La ricorrente non era dunque in possesso dei titoli richiesti dal bando e il diploma di Tecnico Superiore non risulta equipollente ad alcuno dei titoli prescritti. Nessuna norma stabilisce tale equipollenza, né essa può discendere dal possesso dell’Europass Diploma Supplement, documento di mera descrizione delle qualifiche, inidoneo a modificare formalmente i titoli di studio. Il ricorso è pertanto rigettato.
Quanto al recupero delle somme, il Tribunale rileva che la questione non è attuale, essendo stato solo preannunciato e non disposto, e che comunque rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.