Occupazione sine titulo: restituzione, risarcimento al 5% e acquisizione sanante (TAR Campania n. 3393 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Accertata l’occupazione di aree ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate dal decreto di esproprio annullato in parte qua, il giudice amministrativo ordina la restituzione del bene previa riduzione in pristino stato e condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il danno è in re ipsa e si liquida nel 5% annuo del valore venale del bene, parametro desunto dall’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 e suscettibile di applicazione analogica. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, restando in tal caso sottratta alla giurisdizione amministrativa ogni questione sull’indennizzo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di immobili interessati dall’ammodernamento della sede autostradale Napoli-Salerno, ha convenuto in giudizio il Comune e la società concessionaria chiedendo la restituzione dei cespiti occupati sine titulo, previa remissione in pristino, e il risarcimento del danno. In via alternativa ha domandato la condanna al pagamento del valore venale maggiorato del 10% e del 5% annuo, ove l’amministrazione avesse optato per l’acquisizione sanante.

La vicenda trae origine da un procedimento espropriativo concluso con decreto già annullato in parte qua dal TAR Campania con la sentenza n. 6520 del 30 dicembre 2020, che aveva accertato una consistenza espropriata superiore a quella indicata e l’erronea individuazione delle particelle catastali. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura usurpativa dell’occupazione; il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’occupazione è avvenuta nell’ambito di un procedimento espropriativo che, pur colpito dall’intervento demolitorio, ha rappresentato esercizio del potere. L’area oggetto di quello che la società definisce “sconfinamento” era stata inclusa nella procedura di occupazione d’urgenza e poi nell’accordo con la proprietaria: la tesi dell’occupazione usurpativa non regge.

È parimenti infondata l’eccezione del Comune. Pur non essendo autorità emanante, l’ente è stato correttamente evocato quale controinteressato, poiché la restituzione e il ripristino incidono sull’uso pubblico della strada e sul suo interesse qualificato a conservarne la consistenza.

Nel merito, il TAR richiama la sentenza n. 6520/2020: l’area effettivamente espropriata è pari a 228 mq e non a 139 mq, e la particella indicata nel decreto è diversa da quella realmente occupata. È dunque definitivamente accertata l’occupazione di aree ulteriori, in assenza di titolo. Rispetto a tali aree il procedimento non è concluso: l’accordo bonario non è stato eseguito e il decreto è stato annullato in parte qua.

Da qui l’obbligo di far venir meno l’occupazione e di restituire il bene previa demolizione di quanto realizzato. La costruzione dell’opera sul fondo illegittimamente occupato è mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà, che può derivare solo da un formale atto di acquisizione. Il Collegio ordina pertanto la restituzione con riduzione in pristino, salva l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Quanto al risarcimento, l’occupazione è illegittima dalla data del decreto annullato, poiché sino ad allora era consentita dagli accordi. Il danno è in re ipsa, per perdita di disponibilità del bene, e costituisce oggetto di presunzione iuris tantum, non superata nel caso concreto. Il parametro è il 5% annuo del valore venale, con stima diretta, devalutazione e rivalutazione secondo gli indici di mercato, detratte le somme già erogate. La proposta risarcitoria va formulata entro 120 giorni, con rimedio dell’ottemperanza in caso di inerzia. Ove si proceda all’acquisizione sanante, le questioni sull’indennizzo spettano al giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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