La CNPAF e il discarico automatico dei ruoli anteriori al 2000 (Cass. civ. Sez. 1 n. 23074 del 12.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 si applica indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, inclusi quelli degli enti previdenziali privatizzati, come la Cassa Forense. L’annullamento dei crediti di importo fino a 2.000 euro e il discarico automatico dei ruoli per importi superiori operano ope legis, senza che sia necessaria la preventiva trasmissione della comunicazione di inesigibilità o la prova dell’esaurimento delle attività di riscossione. Tale meccanismo non è in contrasto con gli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., non integra un aiuto di Stato ex art. 107 TFUE e non viola l’art. 6 CEDU. Nell’azione ordinaria di responsabilità negoziale, la mera violazione degli obblighi procedurali non è sufficiente a fondare il risarcimento pari all’intero credito non riscosso, essendo onere dell’attore provare il danno-conseguenza.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del concessionario per la riscossione, chiedendo il pagamento delle somme iscritte a ruolo per gli anni 1998 e 1999 e non riversate. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, ma la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza, aveva applicato l’art. 1, commi 527-528, della legge n. 228/2012, che dispone l’annullamento dei ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999. La CNPAF ha impugnato la decisione in Cassazione, eccependo l’inapplicabilità della norma alla propria natura privatistica e la sua illegittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. In primo luogo, ha richiamato il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 31908 del 2025, che ha esteso agli enti previdenziali privatizzati l’applicazione della disciplina di annullamento dei ruoli risalenti. Il legislatore ha realizzato una scelta di politica legislativa volta a eliminare il non riscosso come riscosso, ritenendo antieconomica la riscossione di crediti di modesta entità e ormai prescritti.
La Corte ha chiarito che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante. Per i crediti superiori a 2.000 euro, l’effetto è il discarico automatico dell’agente, che non estingue il diritto di credito dell’ente, il quale può comunque agire in via ordinaria. Tale meccanismo non integra una violazione dell’art. 6 CEDU, poiché la normativa non ha introdotto un’imprevedibile ingerenza nella gestione del contenzioso, ma uno stadio ulteriore di un percorso avviato nel 1999.
La Corte ha poi escluso la natura di aiuto di Stato del discarico automatico, trattandosi di crediti “meramente virtuali”, iscritti in ruoli risalenti e ormai inesigibili. Ha infine ribadito che, in un’azione di responsabilità negoziale, l’inadempimento costituisce il danno-evento, ma il danno-conseguenza risarcibile deve essere provato dal creditore. La CNPAF non ha fornito tale prova, limitandosi a denunciare la violazione degli obblighi procedurali, ma senza dimostrare che una diligente attività di riscossione avrebbe portato all’effettivo recupero dei crediti stessi, anche in ragione della concreta solvibilità dei contribuenti.
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Nota della Redazione
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