Accreditamento sanitario e risarcimento: serve la prova del nesso causale (Cons. Stato n. 63 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accreditamento istituzionale fondato su una scelta programmatica che riserva al settore pubblico la quota di posti letto non integra di per sé il requisito dell’ingiustizia del danno, quando tale scelta risponde al principio di sana gestione economica e non presenta profili di manifesta irrazionalità. L’accreditamento non attribuisce al soggetto accreditato il diritto di ottenere tutte le risorse necessarie per sfruttare al massimo la potenzialità prestazionale consentita: ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, l’operatività consegue alla stipula del contratto di servizio, mentre l’individuazione del tetto di spesa spetta alla Regione ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997. Il nesso di causalità tra il diniego e il preteso lucro cessante va provato in concreto, non essendo sufficiente allegare la mancata riscossione della tariffa.
Il Fatto
La società appellante gestiva un presidio sanitario in Roma e chiedeva l’accreditamento istituzionale per sessanta posti letto di lungodegenza e post-acuzie. Il Commissario ad acta per il Piano di Rientro negava l’accreditamento con decreto del 15 gennaio 2018, sul presupposto che la programmazione approvata nel 2016 avesse riservato quella quota al settore pubblico.
Nel corso del giudizio di primo grado i posti venivano accreditati con una delibera regionale del 2021, che aveva modificato la programmazione includendo i privati. Il TAR Lazio dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte irricevibile e inammissibile quanto all’atto presupposto, e comunque infondato nel merito, respingendo anche la domanda risarcitoria. La società proponeva appello ai soli fini del risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello nel merito, assorbendo ogni altra questione, anche preliminare. Il thema decidendum si concentra sui presupposti dell’azione risarcitoria: ingiustizia del danno e nesso di causalità. La Corte richiama i principi di ragion liquida ed economicità di cui agli artt. 24 e 111 Cost. per circoscrivere l’esame ai profili realmente dirimenti.
Sul primo versante, il Collegio osserva che il provvedimento favorevole sopravvenuto si fonda su una revisione della programmazione sanitaria che ha incluso i posti privati, mutando radicalmente il quadro rispetto a quello precedente. L’atto originario aveva riservato l’intera quota al settore pubblico ed era connotato da ampia discrezionalità. Tale scelta non presentava profili di palese irrazionalità, trovando fondamento nel principio di sana gestione economica, che consente di privilegiare il soddisfacimento dei bisogni tramite soggetti pubblici e solo residualmente tramite privati accreditati. Il diniego risultava dunque legittimamente giustificato da questa scelta programmatica.
Sul secondo versante, e in ogni caso, non risulta provato il nesso di causalità tra i provvedimenti impugnati e il pregiudizio economico allegato, commisurato alla tariffa non riscossa. La Corte chiarisce che all’accreditamento non consegue automaticamente il diritto di ottenere tutte le risorse necessarie per utilizzare al massimo la potenzialità consentita. Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, l’operatività del soggetto accreditato deriva dalla stipula del contratto di servizio, che regola caratteristiche e volume massimo delle prestazioni.
Né dall’accreditamento discende uno specifico obbligo dell’amministrazione di concludere il contratto: la concreta possibilità di stipularlo dipende dalle previsioni finanziarie del piano annuale, momento attuativo delle scelte discrezionali regionali. Spetta alla Regione, ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, individuare il tetto massimo annuale di spesa sostenibile per singola istituzione o gruppi di istituzioni. La società non ha inoltre dimostrato che, ove l’accreditamento fosse stato tempestivo, avrebbe potuto utilizzare tutti i posti in regime pubblico.
L’appello è quindi respinto nel merito. La Corte dispone la compensazione delle spese di causa, considerata la vicenda nel suo complesso.
Nota della Redazione
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