Revoca nulla osta per reati ostativi richiede motivazione specifica (TAR Lazio n. 962 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro stagionale per la presenza di reati ostativi a carico del datore di lavoro costituisce esercizio di un potere vincolato, ma non esonera l’amministrazione dall’onere di motivare il provvedimento indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione ai sensi dell’art. 3, legge n. 241/1990. Il richiamo generico ai “reati in capo al datore di lavoro”, senza l’indicazione delle condanne e dei reati contestati, integra una motivazione apparente e determina il difetto di istruttoria. La revoca è illegittima anche quando l’amministrazione omette di valutare le osservazioni dell’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990 e nega l’accesso agli atti ritualmente richiesto, in violazione degli artt. 10 e 25, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente presentava domanda di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per due lavoratori; i titoli venivano rilasciati e la società completava gli adempimenti di legge, sottoscrivendo il contratto di soggiorno. La Prefettura notificava poi la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, motivata esclusivamente con la formula “reati ostativi del datore di lavoro”. La società chiedeva l’accesso agli atti e la sospensione del termine per le controdeduzioni, senza ottenere riscontro; seguivano i provvedimenti di revoca, impugnati davanti al TAR.
La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso collettivo e sosteneva la doverosità della revoca in presenza di reati a carico del datore di lavoro, senza precisare quali. In sede cautelare il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza n. 374/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: sussistono l’identità soggettiva, la connessione oggettiva e l’assenza di conflitto di interessi, avendo la stessa azienda richiesto tutti i nulla osta e risultando i provvedimenti adottati nella medesima data con identica motivazione.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio richiama la propria recente pronuncia n. 132 del 17 febbraio 2026, resa su controversie sovrapponibili, secondo cui l’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/2006 individua i casi tassativi di rifiuto o revoca e attribuisce all’amministrazione un potere vincolato, insuscettibile di interpretazione estensiva. Il potere vincolato non elimina però l’onere motivazionale: il provvedimento deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Il provvedimento impugnato presenta una motivazione apparente per genericità, riferita a fatti — l’esistenza di una condanna del datore di lavoro per gli specifici reati ostativi — la cui sussistenza, in difetto di contrarie allegazioni dell’amministrazione, deve ragionevolmente escludersi. Il datore di lavoro ha reiteratamente affermato, anche con certificati allegati, di non avere condanne penali a proprio carico; l’amministrazione non ha né comprovato né allegato quali reati contestasse, limitandosi a una ricostruzione del quadro normativo.
Il Collegio rileva inoltre il difetto di istruttoria per mancata valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis: il provvedimento afferma in modo contraddittorio sia che non erano pervenute osservazioni, sia che l’interessato le aveva prodotte. Emerge infine la violazione del diritto di accesso e di difesa, per il diniego opposto all’istanza ritualmente formulata.
Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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