Quote latte, prescrizione decennale e onere probatorio del creditore (TAR Puglia n. 707 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa al pagamento del prelievo supplementare sulle quote latte, tanto per il capitale quanto per gli interessi non scindibili dal capitale, è soggetta alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ., trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti. A fronte dell’eccezione di prescrizione, spetta al creditore l’onere probatorio di dimostrare l’interruzione del termine, per riconoscimento del debito o per fatti provenienti dal titolare del diritto. L’atto con cui l’amministrazione esige il pagamento deve indicare i presupposti della pretesa e, in particolare, l’atto di accertamento del debito, dovendosi altrimenti qualificare la cartella come viziata per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000. In difetto di prova degli atti interruttivi e di allegazione dell’atto presupposto, la pretesa creditoria è prescritta e l’intimazione va annullata.

Il Fatto

Una piccola azienda agricola di allevamento impugna davanti al TAR Puglia l’intimazione di pagamento notificata il 9 maggio 2023, con cui le viene ingiunto il pagamento di € 29.786,89 a titolo di tributi coattivi per l’anno 1996 in materia di c.d. quote latte. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. in materia di prescrizione, dell’art. 8-quinquies del d.l. n. 5/2009, dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, lamentando il difetto di motivazione dell’atto.

L’Agenzia delle entrate territoriale non si costituisce. L’Agenzia delle entrate-riscossione e l’AGEA si costituiscono formalmente, senza depositare memorie difensive. In sede cautelare l’esecutività dell’ingiunzione viene sospesa, rilevati l’antichità ventennale del credito e l’assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione. Il ricorso giunge alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via dirimente l’eccezione di prescrizione. La prestazione su cui si fonda la richiesta risale al 1996, oltre venticinque anni prima, e non emerge dall’intimazione alcun atto interruttivo precedente, ossia un atto con cui l’amministrazione abbia manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui al prelievo supplementare si applica l’art. 2946 cod. civ., con prescrizione decennale valevole tanto per il capitale quanto per gli interessi, in quanto basati sul medesimo fatto e non scindibili quanto alla decorrenza (TAR Puglia n. 909/2023, TAR Puglia n. 1730/2022, Cons. Stato n. 8659/2021).

La Corte precisa la distribuzione dell’onere probatorio: a fronte dell’eccezione, è onere preciso del creditore dimostrare l’interruzione della prescrizione per riconoscimento del diritto o per fatti provenienti dal titolare del diritto (TAR Emilia-Romagna n. 195/2023; Cons. Stato n. 7587/2023). Le amministrazioni, costituitesi solo formalmente, non hanno depositato memorie né replicato all’ordinanza cautelare che aveva enunciato i punti problematici, disattendendo così l’onere gravante sul creditore.

Autonomo profilo di illegittimità attiene alla motivazione. L’art. 7 della legge n. 212/2000 impone che l’atto impositivo indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e alleghi l’eventuale atto richiamato. Nel caso di specie l’atto esibito non consente una ricostruzione del rapporto tributario e non acclude la documentazione sui precedenti atti interruttivi, con conseguente carenza di motivazione.

Accolta ogni altra censura in via assorbita, il ricorso è accolto e l’ingiunzione annullata, con condanna delle amministrazioni resistenti alle spese in favore della ricorrente e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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