Valutazioni comparative nei concorsi universitari e limiti del sindacato giudiziale (Cons. Stato n. 4185 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni comparative delle commissioni giudicatrici nei concorsi per la nomina a professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, dell’illogicità, della contraddittorietà e dell’errore di fatto. Il giudizio finale non è frutto di addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato, alla luce dei parametri fissati dal bando. Non può pretendersi una motivazione analitica, titolo per titolo e per ciascuna pubblicazione: è sufficiente un giudizio sintetico idoneo a descrivere il profilo dello studioso, il suo grado di maturità e l’aderenza al settore concorsuale. Il parere pro veritate unilateralmente prodotto dal ricorrente non è idoneo a sostituire la valutazione dell’organo tecnico.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata presso il medesimo dipartimento dell’Università resistente, aveva impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, nonché i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, che aveva individuato nell’unico altro partecipante il candidato maggiormente qualificato.

Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso nel merito, dichiarando in parte inammissibili e in parte infondate le censure sull’erroneità dei giudizi in relazione ai tre ambiti di valutazione: attività didattica, attività di ricerca e pubblicazioni. L’appellante ha riproposto tutte le originarie doglianze, devolvendo alla cognizione di secondo grado l’intera materia del contendere. L’Università e il controinteressato hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la critica secondo cui il primo giudice si sarebbe limitato ad astratte petizioni di principio sull’insindacabilità. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 3013 del 2018, la sentenza ribadisce che le valutazioni tecnico-discrezionali sono sindacabili anche mediante verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, ma ciò presuppone elementi idonei a evidenziare sviamento, contraddittorietà o errori di fatto immediatamente rilevabili. Il TAR, invece, ha esaminato concretamente ogni censura, chiarendo le ragioni dell’inammissibilità e dell’infondatezza, secondo il principio per cui la motivazione della Commissione, ove non superi la soglia della logicità e ragionevolezza, non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice (Cons. Stato, sez. VII, n. 7586 del 2023).

Quanto all’attività didattica, è corretta la declaratoria di genericità della censura sulla asserita “forzatura” dei criteri, non essendo indicati i parametri ulteriori introdotti. I corsi per l’insegnamento secondario (SISS, PAS, TFA) rientrano a pieno titolo tra quelli valutabili, dovendosi verificare la sola attinenza al settore disciplinare, e trovano copertura nel criterio del “numero di moduli/corsi tenuti e continuità nella tenuta degli stessi”. L’art. 3, comma 13, del bando non esclude tali titoli, mentre l’art. 7 del bando richiama i parametri del D.M. n. 344 del 2011. Il rilievo quantitativo sui corsi, privo di specificazione del criterio di calcolo, non integra ex se indizio di illogicità.

Sul versante della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, la Corte conferma che la valutazione comparativa si realizza mediante raffronto complessivo e non richiede l’esplicitazione di ogni singolo elemento (Cons. Stato, sez. VII, n. 5633 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 2598 del 2022). La continuità della produzione scientifica va apprezzata sulla base dell’elenco completo ricavabile dal curriculum, non delle sole venticinque pubblicazioni liberamente prescelte dal candidato. La verifica tramite la banca dati Scopus costituisce modalità oggettiva di accertamento dell’intera carriera.

Infine, il parere pro veritate depositato dall’appellante è irrilevante a confutare il giudizio della Commissione, non essendo consentito al giudice di legittimità sovrapporre alle determinazioni dell’organo tecnico il parere di un soggetto terzo, quali che siano qualifica e competenze (Cons. Stato, sez. IV, n. 3235 del 2024). L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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