Concorso AFAM, bando lesivo da impugnare entro il termine di decadenza (TAR Sicilia n. 2794 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso che rechi requisiti di accesso difformi da quelli stabiliti dalla normativa vigente è atto immediatamente lesivo e deve essere impugnato, unitamente agli atti applicativi, entro il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione. La parte che ne denunci l’illegittimità in sede giurisdizionale non può sottrarsi alla regola dell’impugnativa tempestiva adducendo la gravità delle irregolarità riscontrate, poiché proprio tale gravità conferma la lesività attuale della lex specialis. La sopravvenuta adozione dell’annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura selettiva, in difetto di domanda risarcitoria, fa venir meno l’interesse all’accertamento dell’illegittimità e determina l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto del Vice Direttore di un Conservatorio statale di musica con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di una procedura concorsuale per la copertura di un posto di docente di violoncello, bandita ai sensi del DM n. 180/2023, nonché il relativo bando.

Due i profili di censura: da un lato, la procedura sarebbe stata indetta sulla base di disposizioni non più vigenti, dovendo trovare applicazione il d.P.R. n. 83/2024, recante requisiti di accesso più stringenti; dall’altro, la vincitrice sarebbe stata la figlia del Direttore dell’Istituzione banditrice, con violazione del divieto di cui all’art. 17, comma 23, del d.P.R. n. 83/2024. Il Ministero ha inoltre affermato l’interesse alla decisione in ragione della corretta programmazione delle facoltà assunzionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo ordine di censure, che investe la lex specialis della selezione. Osserva il Tribunale che lo stesso Ministero ricorrente ha qualificato il bando come affetto da gravi irregolarità, idonee a compromettere la credibilità dell’Amministrazione. Tale prospettazione rende evidente che il bando era, nella stessa lettura della parte pubblica, un atto immediatamente lesivo.

Discende da ciò l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato nel testo attraverso il precedente CGARS 30.12.2025, n. 1064. Poiché il bando è stato adottato l’11 giugno 2025 e il ricorso è stato notificato solo il 14 novembre 2025, il motivo è dichiarato irricevibile.

Quanto al resto, il Tribunale rileva che il Conservatorio, dopo aver sospeso la procedura, l’ha definitivamente travolta con l’annullamento in autotutela di tutti gli atti, compreso il contratto di lavoro stipulato con la controinteressata, adottato ex artt. 21 octies e 21 novies della legge n. 241/1990. Il successivo commissariamento dell’Istituzione ha ulteriormente confermato il venir meno dell’oggetto del contendere.

Il Collegio esclude che residui in capo al Ministero un interesse all’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità degli atti ormai annullati. Determinante è la circostanza che non sia stata proposta alcuna domanda risarcitoria: senza una pretesa di ristoro non vi è utilità ulteriore rispetto al risultato già conseguito in via amministrativa. La pendenza di un separato giudizio promosso dalla controinteressata avverso i provvedimenti di autotutela, richiamata dal Ministero a sostegno del proprio interesse, non è ritenuta dal Tribunale idonea a sorreggere la procedibilità del ricorso.

Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile nei termini esposti e, per il resto, improcedibile. La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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