Valutazione dei titoli nel concorso AFAM e sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 7127 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per l’accesso alla docenza AFAM la valutazione dei titoli artistici e professionali costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’illogicità, dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà e del travisamento dei fatti. La previa fissazione dei criteri nel verbale della Commissione, con l’ancoraggio della valutabilità dei titoli alla stretta attinenza ai campi disciplinari tipizzati dal bando, soddisfa le esigenze di trasparenza e par condicio. È legittima la clausola del bando che fissa un numero massimo di titoli presentabili, poiché rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione e opera alle medesime condizioni per tutti i candidati. Il curriculum vitae non costituisce titolo autonomamente valutabile e il soccorso istruttorio non può supplire all’omessa indicazione dei titoli, in applicazione del principio di autoresponsabilità del concorrente.

Il Fatto

Il Conservatorio resistente ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato di docente di prima fascia nel settore artistico disciplinare CODM/06. Il bando consentiva di presentare un massimo di venti titoli artistici e subordinava l’ammissione alle prove didattica e pratica al conseguimento di un punteggio per i titoli non inferiore a 18/30.

La candidata riportava 16,75/30 e risultava non idonea. Dopo l’accesso agli atti, impugnava il bando, il provvedimento di esclusione e il verbale della Commissione, contestando la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e l’omessa delimitazione del perimetro disciplinare. Nelle more, la Commissione riesaminava due titoli e elevava il punteggio a 17,75, ammettendo comunque la candidata con riserva alle prove, superate con 23/30 e 25/30. La graduatoria definitiva la collocava al terzo posto come idonea con riserva. Il TAR Puglia respingeva ricorso e motivi aggiunti; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che la candidata ha interesse a contestare gli esiti della procedura cui ha partecipato e che la Commissione l’ha ammessa spontaneamente con riserva alle prove.

Nel merito, la censura sulla mancata predeterminazione dei criteri non è fondata. Il bando individua espressamente il settore artistico disciplinare e i campi di riferimento; il verbale n. 1 del 10 gennaio 2024 associa i punteggi alla rilevanza territoriale dei titoli e subordina la valutabilità alla stretta attinenza al settore. Il criterio non è dunque privo di contenuto, ma ancorato ai campi disciplinari tipizzati dal bando.

La valutazione dei titoli si colloca nell’alveo della discrezionalità tecnica della Commissione. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità, travisamento o errore evidente, qui non riscontrabili, e non può tradursi in un sindacato sostitutorio dei giudizi tecnici. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sui limiti del sindacato amministrativo, con espresso rinvio ai casi tassativi dell’art. 134 c.p.a. Le contestazioni sui singoli titoli risultano inammissibili rilievi di merito, essendo le valutazioni puntualmente motivate.

Quanto al verbale n. 4, la Commissione non ha operato alcun illegittimo allargamento del perimetro disciplinare a posteriori, ma ha riesaminato alcuni titoli alla luce dei medesimi criteri del verbale n. 1, riconoscendone l’attinenza alla popular music prevista dal bando.

È legittima la limitazione dei titoli valutabili prevista dal bando: il d.P.R. n. 487/1994 e il D.M. n. 180 del 29 marzo 2023 non la precludono e la scelta rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, operando alle medesime condizioni per tutti i candidati. Infine, il curriculum vitae non è titolo autonomo e il soccorso istruttorio non è attivabile, perché l’integrazione produrrebbe un vantaggio a danno degli altri concorrenti, in contrasto con il principio di autoresponsabilità del concorrente e con la par condicio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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