Valutazione titoli servizio nel concorso AFAM e attinenza al settore del bando (TAR Sardegna n. 308 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti delle istituzioni AFAM, la commissione può predeterminare criteri di valutazione dei titoli di servizio che graduino il punteggio in ragione dell’attinenza dell’insegnamento al settore artistico-disciplinare messo a bando. Il criterio trova fondamento nell’art. 8 del bando, che distingue il servizio reso nel medesimo settore da quello prestato in settori differenti, e nel principio di rilevanza e attinenza dei titoli rispetto alle funzioni da svolgere. Il servizio maturato in un settore diverso, ancorché affine, non può essere equiparato a quello specifico, e la relativa decurtazione del punteggio non integra eccesso di potere. Il giudice può respingere il ricorso principale per infondatezza nel merito senza scrutinare le eccezioni in rito, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da un’Accademia di Belle Arti per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di docente di prima fascia nel settore artistico-disciplinare ABST47. Il bando prevedeva un punteggio massimo di 100, di cui 30 per i titoli e 70 per le prove.

All’esito della valutazione il ricorrente conseguiva 2,40 punti per i titoli di servizio, posizionandosi quarto in graduatoria e risultando idoneo non vincitore. Il reclamo proposto alla commissione veniva respinto con verbale che attribuiva il punteggio pieno al solo servizio prestato nella classe di concorso messa a bando, dimezzando quello reso in classi differenti. Il ricorrente impugnava quindi la graduatoria definitiva e gli atti connessi; il controinteressato proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato in giudizio, estraneo all’adozione degli atti impugnati. Ha poi dichiarato inutilizzabile la memoria di replica dell’Avvocatura, depositata oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza, richiamando la perentorietà dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 1640 del 2017. Ha invece ritenuto tempestivi i depositi del controinteressato, precisando che il sabato è equiparato ai giorni festivi solo per i termini calcolati in avanti e non per quelli a ritroso.

Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi del ricorso principale, entrambi infondati. Ha rilevato che la commissione, nel verbale di insediamento, aveva predeterminato i criteri di valutazione richiamando l’art. 8 del bando e la Direttiva n. 3 del 24.04.2018, che impone di valutare i titoli secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie d’esame e le funzioni da esercitare.

L’art. 8 del bando articola la valutazione su tre fattispecie: gli insegnamenti nel medesimo settore (tabella A, 4 punti per anno, fino a 12), quelli in settori affini (tabella B, 2 punti) e quelli in settori non afferenti (1 punto). La commissione, pur incorrendo in un errore formale nella collocazione del titolo del ricorrente, ha dato corretta applicazione a tale criterio, decurtando il punteggio in ragione dell’attività svolta in un settore differente, sebbene affine. Il Collegio ha osservato che la valorizzazione del servizio reso nel medesimo settore risponde a un criterio di logica e merito e che l’opposta lettura del bando determinerebbe un appiattimento valutativo con profili di illogicità e irragionevolezza.

La decisione richiama altresì il D.M. n. 597 del 14 agosto 2018 e il D.M. n. 645 del 31 maggio 2021, che prevedono il dimezzamento del punteggio per il servizio reso in settori diversi, e la giurisprudenza secondo cui un servizio non specifico non eguaglia quello specifico di pari durata (Cons. Stato, sez. VI, n. 9409 del 2010). Il ricorso principale è stato quindi respinto; quello incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *