Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi e soglie regionali legittime (TAR Lazio n. 15012 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di identità delle situazioni sostanziali e processuali il ricorso collettivo proposto da candidati avverso gli esiti di una procedura concorsuale, allorché ciascun ricorrente abbia interesse all’esclusione degli altri in vista dell’inserimento in posizione utile in graduatoria. Nel merito, la determinazione dei candidati ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché tramite una soglia minima predeterminata di sufficienza, non viola il principio meritocratico, risultando comunque ammessi i candidati con i punteggi più elevati. La previsione di soglie differenziate su base regionale costituisce diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, che presuppone distinte graduatorie, e non integra disparità di trattamento, dovendo la parità valutarsi all’interno di ciascuna graduatoria regionale, con operatività del principio di autoresponsabilità nella scelta della sede di partecipazione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano partecipato alle prove preselettive del concorso ordinario per dirigenti scolastici, svoltesi il 23 maggio 2024, conseguendo nella regione Sicilia un punteggio inferiore alla soglia di 39/50. Con ricorso introduttivo impugnavano gli esiti delle preselettive e la lex specialis di concorso, dolendosi del breve intervallo tra pubblicazione dei quadri di riferimento e svolgimento della prova, dell’omessa pubblicazione della banca dati dei quiz, della mancata indicazione della composizione del Comitato tecnico-scientifico e dell’illegittimità della soglia di sufficienza differenziata regione per regione.
Con successivi motivi aggiunti il gravame veniva esteso agli atti medio tempore sopravvenuti — calendario ed esiti delle prove scritte, ammissione agli orali, graduatorie di merito, decreti di assunzione dei vincitori — deducendone l’illegittimità derivata. L’Amministrazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva; i controinteressati, intervenuti ad opponendum, ne chiedevano il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di rito. Richiamando il consolidato orientamento amministrativo (Cons. Stato sez. VI n. 1292 del 2026; Cons. Stato sez. III n. 9302 del 2025; Cons. Stato sez. VI n. 4673 del 2025; TAR Lazio sez. I n. 22 del 2026), il Tribunale ribadisce che il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali. Nel caso concreto tale identità difetta, perché ciascun ricorrente ha interesse all’esclusione degli altri in vista della competizione concorsuale: le censure, pur investendo profili comuni di organizzazione della procedura, mirano all’ammissione alle fasi ulteriori e all’inserimento in graduatoria in posizione utile, con conseguente conflitto d’interessi.
Il Collegio precisa tuttavia di poter prescindere dall’esito in rito, perché le censure sono infondate nel merito. Il primo gruppo di doglianze — brevissimo intervallo tra pubblicazione dei quadri e prove, mancata pubblicazione della banca dati, omessa indicazione della composizione del Comitato tecnico-scientifico — non ha inciso sulla par condicio, riguardando aspetti comuni a tutti i concorrenti. Il pregiudizio alla preparazione è solo asserito e non dimostrato, trattandosi di concorso rivolto a platea professionalmente qualificata; la genericità del terzo motivo è definita autoevidente.
Quanto alla soglia di accesso alla prova scritta, il Tribunale conferma l’orientamento della Sezione (TAR Lazio sez. IV quater n. 1047 del 2026; idem n. 1775 del 2026; idem n. 6950 del 2026). È legittima la scelta di individuare gli ammessi mediante criterio numerico rapportato ai posti, anziché con una soglia minima predeterminata, risultando comunque ricompresi i punteggi più elevati. Non è irragionevole la previsione di due distinte soglie — una per l’attivazione della preselezione (quattro volte i posti), l’altra per il contingente massimo degli ammessi (tre volte i posti) — rispondendo a finalità differenti e rientrando nella discrezionalità organizzativa.
Parimenti infondate sono le censure sull’articolazione regionale e sulla diversificazione delle soglie: l’art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone distinte graduatorie regionali, con la conseguenza che il calcolo degli ammessi non può che avvenire su base regionale. L’equiparazione su base nazionale invocata dai ricorrenti determinerebbe l’appiattimento alla soglia meno meritoria, svilendo i principi invocati. La diversa sufficienza del medesimo punteggio in regioni diverse è effetto fisiologico della distribuzione territoriale dei posti e dei concorrenti (TAR Lazio sez. III bis n. 20257 del 2010; idem n. 1382 del 2022; TAR Lazio sez. III n. 9603 del 2019), e il candidato è posto in condizione di conoscere ex ante i posti e scegliere la sede. La determinazione della soglia rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non configurabile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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